Sospensione dell’attività per lavoro nero: condizioni per la revoca del provvedimento
- Cristina Bonesi

- 19 lug 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Con la nota del 20 giugno 2017 e successivi aggiornamenti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rispondendo a una serie di FAQ, ha fornito vari chiarimenti in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero.
In particolare, la FAQ numero 5 precisa che, ai sensi della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (cfr. art. 14, D.lgs. 81/2008), normalmente gli effetti della sospensione decorrono dalle ore dodici del giorno successivo, oppure al termine dell’attività lavorativa in corso che non possa essere interrotta; fatta salva, osserva l’INL, l’impossibilità di far lavorare personale in nero.
Pertanto, perché sia possibile ottenere la revoca della sospensione e proseguire l’attività lavorativa, il datore di lavoro dovrà effettuare alcuni adempimenti, quali: la regolarizzazione dei lavoratori in nero mediante la loro assunzione, a tempo determinato o indeterminato; il ripristino delle regolari condizioni di lavoro (laddove siano state violate disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro) ed il pagamento di una somma di 2.000 euro (3.200 euro in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
A tal proposito, il citato articolo 14 del D.lgs. 81/2008 prevede che, su domanda di parte (e fatto salvo il rispetto delle altre condizioni), sia possibile ottenere la revoca a fronte del versamento immediato del 25% della somma aggiuntiva, mentre la parte restante potrà essere versata, con una maggiorazione del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.
La Risposta n. 10 dell’INL precisa che, ai fini della regolarizzazione della posizione dei lavoratori in nero, sarà possibile anche fare ricorso al contratto di apprendistato, purché ne ricorrano i presupposti di legge (tra cui la formazione di un piano formativo).
L’Ispettorato precisa, altresì, che, qualora il lavoratore trovato “in nero” sia già impiegato a tempo pieno presso un’altra azienda, il datore di lavoro dovrà versare i contributi per il periodo irregolare già lavorato, tuttavia, non potendo instaurare un nuovo rapporto per il periodo successivo, non gli sarà possibile accedere alla sanzione nella misura ridotta; la FAQ numero 19 specifica, altresì, che, per poter ottenere la revoca della sospensione, dev’essere regolarizzato il periodo “in nero” pregresso.
La FAQ numero 28 si sofferma invece sugli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria (visita medica di idoneità alla mansione specifica) e alla formazione e informazione, ribadendo quanto già precisato dal Ministero nella nota n. 19570 del 2015: in sostanza, per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, tali adempimenti saranno necessari soltanto nel settore dell’edilizia e per le altre attività riportate nell’art. 13, secondo comma, del D.lgs. 81/2008. Negli altri settori, la revoca potrà intervenire indipendentemente dalla verifica dei suddetti adempimenti, tuttavia il personale ispettivo dovrà coinvolgere l’Azienda sanitaria locale competente.
















































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