top of page

La nuova disciplina dei tirocini extracurriculari: limiti, regole e divieti

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 28 giu 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

L’accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni lo scorso 25 maggio 2017 ha aggiornato la disciplina dei tirocini extracurriculari, sostituendo in parte le Linee Guida già adottate nel gennaio 2013.

Di seguito si illustrano i principali punti della normativa, alla quale peraltro le Regioni e le Province Autonome si dovranno adeguare nell’arco dei prossimi 6 mesi; si ricorda, infatti, che per la regolamentazione specifica degli stage (ivi inclusa la determinazione dell’indennità di partecipazione), la disciplina di riferimento – nel rispetto delle Linee Guida generali - sarà quella della Regione in cui si trova l’azienda ospitante.

Anzitutto, viene allargata la platea dei soggetti promotori, tra i quali oggi troviamo anche le fondazioni di Istruzione tecnica superiore e l’Anpal.

Quanto invece ai tirocinanti, gli stage potranno essere attivati con soggetti disoccupati ai sensi dell’art. 19, D.lgs. 151/2015, o a rischio disoccupazione, soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, lavoratori già occupati ma in cerca di nuova occupazione e persone appartenenti a categorie “svantaggiate”.

Per quanto riguarda la durata del tirocinio, la novità consiste nell’introduzione di una durata minima generale di due mesi, mentre la durata massima non potrà superare i 12 mesi, eccezion fatta per i disabili, che potranno attivare stage della durata massima di 24 mesi. Il tirocinio potrà essere sospeso per eventi come la maternità, l’infortunio, la malattia ed anche per i periodi più lunghi di chiusura aziendale.

Il tirocinio potrà essere interrotto da parte dello stagista (previa comunicazione motivata) ed anche concluso anticipatamente da parte dell’azienda, qualora vengano riscontrate gravi inadempienze oppure in caso di oggettiva impossibilità di terminare il progetto formativo.

Viene mantenuto il divieto di ospitare stagisti per svolgere attività equipollenti a quelle svolte in precedenza da lavoratori che, nei 12 mesi precedenti e nella medesima unità produttiva, siano stati licenziati per motivo oggettivo o con procedure di riduzione del personale; al contrario, sarà possibile attivare stage qualora siano in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo.

Resta fermo, altresì, il divieto di attivare stage al fine di sostituire lavoratori assenti per malattia o maternità o ferie, oppure con soggetti che abbiano già avuto un rapporto di lavoro o una collaborazione con l’azienda ospitante nei 2 anni precedenti (salve solo le prestazioni di lavoro accessorio svolte per periodi limitati) ed anche laddove siano in atto procedure di CIG in deroga nella stessa unità produttiva.

Invariata la soglia massima dei nuovi stage attivabili in base alle dimensioni dell’azienda, viene invece introdotto un elemento premiale al fine di incentivare l’assunzione di stagisti al termine della formazione: le aziende con più di 20 dipendenti potranno, infatti, attivare nuovi tirocini anche oltre i normali limiti (10%) qualora provvedano a stabilizzare, con contratti della durata di almeno 6 mesi, un certo numero di stagisti al termine del periodo formativo.

Infine, viene fissata in 300 euro l’indennità di partecipazione mensile, erogabile a fronte di una partecipazione minima allo stage del 70%.

Vuoi approfondire? Contatta lo studio Bonesi www.studiobonesi.com

 
 
 

Commenti


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Hai dei dubbi?

Scopri subito come fare!

 

Richiedi un preventivo

 

E' semplice: compila il  modulo contatti, avendo cura di descrivere dettagliatamente la Tua  richiesta.

 

Ricevi una proposta

 

Riceveremo la tua richiesta e ti forniremo la nostra migliore proposta che ti presenteremo personalmente

 

Valuta e mettici alla prova

 

Quando avrai ricevuto la nostra proposta potrai scegliere di metterci alla prova: la prima consulenza è GRATUITA!

 

 

La formula del nostro successo

+ Formazione professionale 
+ Innovazione tecnologica  
+ Organizzazione snella

=  QUALITA’ e clienti soddisfatti

 

E' la somma che fa il totale! 
Perciò lo Studio Bonesi considera tutti questi elementi strategici per il proprio successo e per dare ai propri clienti un servizio preciso e qualitativamente elevato.


 

25080 Muscoline (Bs)
Via E. Ferrari Nr. 19

Tel:   0365 373384

Fax:  0365 373384

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ Classic

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BONESI CRISTINA | P.IVA: 02170270983 | VIA E.FERRARI NR.19 - 25080 MUSCOLINE (BS) 

bottom of page