La nuova disciplina dei tirocini extracurriculari: limiti, regole e divieti
- Cristina Bonesi

- 28 giu 2017
- Tempo di lettura: 2 min
L’accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni lo scorso 25 maggio 2017 ha aggiornato la disciplina dei tirocini extracurriculari, sostituendo in parte le Linee Guida già adottate nel gennaio 2013.
Di seguito si illustrano i principali punti della normativa, alla quale peraltro le Regioni e le Province Autonome si dovranno adeguare nell’arco dei prossimi 6 mesi; si ricorda, infatti, che per la regolamentazione specifica degli stage (ivi inclusa la determinazione dell’indennità di partecipazione), la disciplina di riferimento – nel rispetto delle Linee Guida generali - sarà quella della Regione in cui si trova l’azienda ospitante.
Anzitutto, viene allargata la platea dei soggetti promotori, tra i quali oggi troviamo anche le fondazioni di Istruzione tecnica superiore e l’Anpal.
Quanto invece ai tirocinanti, gli stage potranno essere attivati con soggetti disoccupati ai sensi dell’art. 19, D.lgs. 151/2015, o a rischio disoccupazione, soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, lavoratori già occupati ma in cerca di nuova occupazione e persone appartenenti a categorie “svantaggiate”.
Per quanto riguarda la durata del tirocinio, la novità consiste nell’introduzione di una durata minima generale di due mesi, mentre la durata massima non potrà superare i 12 mesi, eccezion fatta per i disabili, che potranno attivare stage della durata massima di 24 mesi. Il tirocinio potrà essere sospeso per eventi come la maternità, l’infortunio, la malattia ed anche per i periodi più lunghi di chiusura aziendale.
Il tirocinio potrà essere interrotto da parte dello stagista (previa comunicazione motivata) ed anche concluso anticipatamente da parte dell’azienda, qualora vengano riscontrate gravi inadempienze oppure in caso di oggettiva impossibilità di terminare il progetto formativo.
Viene mantenuto il divieto di ospitare stagisti per svolgere attività equipollenti a quelle svolte in precedenza da lavoratori che, nei 12 mesi precedenti e nella medesima unità produttiva, siano stati licenziati per motivo oggettivo o con procedure di riduzione del personale; al contrario, sarà possibile attivare stage qualora siano in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo.
Resta fermo, altresì, il divieto di attivare stage al fine di sostituire lavoratori assenti per malattia o maternità o ferie, oppure con soggetti che abbiano già avuto un rapporto di lavoro o una collaborazione con l’azienda ospitante nei 2 anni precedenti (salve solo le prestazioni di lavoro accessorio svolte per periodi limitati) ed anche laddove siano in atto procedure di CIG in deroga nella stessa unità produttiva.
Invariata la soglia massima dei nuovi stage attivabili in base alle dimensioni dell’azienda, viene invece introdotto un elemento premiale al fine di incentivare l’assunzione di stagisti al termine della formazione: le aziende con più di 20 dipendenti potranno, infatti, attivare nuovi tirocini anche oltre i normali limiti (10%) qualora provvedano a stabilizzare, con contratti della durata di almeno 6 mesi, un certo numero di stagisti al termine del periodo formativo.
Infine, viene fissata in 300 euro l’indennità di partecipazione mensile, erogabile a fronte di una partecipazione minima allo stage del 70%.
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