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Artigiane e commercianti: maternità tutelata anche nel regime agevolato

  • 7 giu 2017
  • Tempo di lettura: 1 min

L’INPS, con il messaggio n. 1947 del 2017, ha chiarito che il requisito cui avere riguardo per la tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultano versati tutti i contributi previsti per il regime agevolato, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto al regime ordinario. Di conseguenza, la prestazione della maternità alle lavoratrici autonome, artigiane e commercianti, deve essere riconosciuta anche se il versamento contributivo IVS non copre tutte le mensilità di contribuzione.

L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome, artigiane e commercianti, possono essere concesse anche a coloro che hanno aderito al regime previdenziale agevolato, di cui alla legge 190/2014, come modificato dalla legge 208/2015, dato che il contributo di maternità è sempre dovuto. Lo ha precisato l’INPS con messaggio 1947/2017, in seguito a quesiti posti in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per il diritto alla prestazione di maternità delle lavoratrici autonome che abbiano beneficiato del regime contributivo agevolato. In maniera specifica, precisa l’Istituto, è stato chiesto se il requisito, da verificare nel periodo di riferimento, sussista quando vi sia la sola regolarità contributiva, ovvero sia necessario anche l’accreditamento di un numero sufficiente di mesi di contribuzione.

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