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Collaborazioni coordinate e continuative: l’accordo esclude la subordinazione

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 24 mag 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

Lo scorso 10 maggio l’Aula di Palazzo Madama ha definitivamente approvato il Ddl sul lavoro autonomo e, tra le sue numerose novità, ne ha introdotta una davvero interessante in tema di collaborazioni coordinate e continuative.

L’art. 14 della nuova legge ha introdotto una modifica all’art. 409, comma 3, c.p.c. e ha chiarito che le collaborazioni si intendono coordinate quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento che sono state stabilite da entrambe le parti, l’attività lavorativa è organizzata autonomamente dal collaboratore.

L’obiettivo di questa modifica è quello di delineare, in modo chiaro, la differenza tra lavoro autonomo e subordinato, dal momento che con l’ultimo intervento legislativo, ovvero con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015, è stata introdotta una “presunzione impropria” di subordinazione qualora il committente eserciti un potere organizzativo sull’attività del collaboratore.

Pertanto, con la nuova modifica, non si applica in automatico la disciplina del lavoro subordinato nell’ipotesi in cui il committente esercita nei confronti del collaboratore un potere organizzativo dal momento che, se questo potere è previsto e disciplinato all’interno del contratto sottoscritto con il collaboratore, non si applicherà la sostanziale equiparazione al lavoro subordinato.

Ne consegue, quindi, la necessità di stipulare chiari accordi contrattuali evitando, in questo modo, che le modalità di esecuzione risultino imposte dal committente con conseguente applicazione delle pesanti conseguenze sanzionatorie previste dal decreto attuativo del Jobs act.

Il nuovo articolo 14 si limita solo a definire gli elementi costitutivi del rapporto di collaborazione, mentre restano immutate tutte le altre regole. Resta, quindi, confermata l’applicazione della sanzione della riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato nell’ipotesi in cui il datore di lavoro esercita nei confronti del committente un potere direttivo, organizzativo o di controllo (si tratta dei poteri tipici del datore di lavoro).

 
 
 

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