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Coniuge non affidatario dei figli: quando ha diritto agli assegni familiari

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 17 mag 2017
  • Tempo di lettura: 1 min

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e hanno riconosciuto il diritto del lavoratore padre a vedersi corrispondere gli assegni per il nucleo familiare anche nell’ipotesi in cui i figli, in sede di separazione tra i coniugi, siano stati affidati alla madre, qualora quest’ultima non lavori.

La Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla luce dell’art. 211 della legge n. 151/1975 che prevede proprio il diritto all’erogazione degli assegni familiari. L’istituto, invece, lamentava l’errata interpretazione letterale della suddetta disposizione, dal momento che la norma si riferisce al “coniuge cui i figli sono affidati”.

Gli Ermellini, confermando la decisione della Corte territoriale, hanno invece chiarito che il coniuge cui sono affidati i figli, quando non può percepire gli assegni per il nucleo familiare in virtù di un proprio rapporto di lavoro, ha diritto di percepirlo tramite quello non affidatario.

Pertanto, conformemente anche a precedenti orientamenti giurisprudenziali (sentenza n. 5135/1989; n. 24024/2004; n. 6351/2015), i giudici di legittimità hanno affermato che, qualora il coniuge affidatario (nel caso di specie, la madre) non lavori, l’Inps dovrà erogare gli assegni per il nucleo familiare al padre separato.

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