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Impianti di videosorveglianza, non basta il consenso dei lavoratori

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 11 mag 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22148/2017, ha chiarito che l’installazione di un impianto audiovisivo senza la previa stipula dell’accordo stipulato con le organizzazioni sindacali e senza l’autorizzazione amministrativa, è penalmente sanzionata, anche se i singoli lavoratori sono a conoscenza della presenza degli impianti e hanno prestato il loro consenso.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato da un datore di lavoro condannato ad una pena pecuniaria per aver installato all’interno del proprio negozio un impianto di videosorveglianza senza previo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, ma con il consenso dei dipendenti.

Gli Ermellini hanno chiarito che anche nella nuova formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) l’installazione di apparecchiature dalle quali possa derivare la possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, richiede la sottoscrizione di un accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e, qualora questo accordo non sia raggiunto, sarà necessario un provvedimento autorizzativo da parte della Direzione Territoriale del lavoro.

Qualora non sia stato raggiunto l’accordo sindacale o non sia stata rilasciata l’autorizzazione amministrativa, l’installazione dell’impianto di videosorveglianza è illegittima e penalmente rilevante.

L’obiettivo dell’art. 4 dello Statuto è quello di tutelare gli interessi di carattere collettivo e superindividuale, pertanto, è necessario il previo accordo sindacale dal momento che, dall’utilizzo dell’apparecchiatura, può derivare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti con conseguente lesione degli interessi collettivi che le stesse rappresentanze sindacali sono tenute a tutelare.

L’installazione senza il previo accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa, non solo integra una condotta datoriale penalmente sanzionabile, ma anche un comportamento antisindacale, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970.

I giudici di legittimità, infine, ricordano che lo stesso Garante per la protezione dei dati personali ha più volte considerato illecito il trattamento di dati raccolti mediante apparecchiature audiovisive, qualora non sia stata rispettata la procedura prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

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