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DURC: ecco alcune precisazioni in materia di rilascio

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 11 mag 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

L’Inps, con la circolare n. 80 del 2 maggio 2017, ha fornito alcune indicazioni in merito alle novità introdotte dall’art. 54 del decreto legge n. 50/2017 in materia di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), infatti, esso potrà essere rilasciato a partire dal momento in cui le imprese presenteranno la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 6 decreto legge n. 193/2016).

L’art. 6 del decreto legge n. 193/2016 ha riconosciuto la possibilità ai contribuenti di richiedere la definizione agevolata delle somme spettanti agli Agenti della Riscossione che sono state notificate nel periodo compreso tra il 2000 e il 31 dicembre 2016.

Sulla rilevanza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l’Inps, con il messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, ha chiarito che la mera presentazione della stessa non è sufficiente ad attestare la regolarità del contribuente, dal momento che è necessario che sia intervenuto il pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione, ovvero il versamento della prima rata.

Diversamente, con l’entrata in vigore dell’art. 54 del decreto legge n. 50/2017, il legislatore ha deciso di riconoscere la sussistenza della regolarità contributiva nella manifestazione di volontà dallo stesso espressa mediante la presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata.

Inoltre, il comma 2 dell’art. 54 precisa che il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica soluzione o di una delle rate previste dal piano, comporta che il DURC precedentemente rilasciato sarà annullato dagli Enti preposti alla verifica, i quali procederanno a rendere disponibili tutti i documenti che sono stati oggetto di annullamento in un’apposita sezione del “Durc on line”.

Pertanto, l’Inps ha precisato che dal 24 aprile 2017, in relazione ai debiti nei confronti dell’istituto affidati all’Agente della riscossione, sarà automaticamente fornito un esito di regolarità qualora il contribuente, entro il 21 aprile 2017 (termine ultimo per la presentazione del modulo DA1), abbia presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Per consentire il contraddittorio con il contribuente si è anche provveduto a popolare in automatico il Tab “note azienda” nella procedura intranet “Durc on line” con l’informazione relativa al codice fiscale della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Infatti, nell’ipotesi di esito di irregolarità, l’operatore potrà operare la valutazione dell’esito della verifica in contraddittorio con il contribuente.

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