Guarigione anticipata: cosa bisogna sapere
- Cristina Bonesi

- 4 mag 2017
- Tempo di lettura: 2 min
L’Inps, con la circolare n. 79 del 2 maggio 2017, ha fornito alcune indicazioni sugli obblighi del lavoratore e del datore qualora, in seguito alla presentazione del certificato di malattia da parte del primo, si riduca il periodo di prognosi indicato nel certificato medico, pertanto, nell’ipotesi di guarigione anticipata, sarà necessario che il lavoratore richieda una rettifica del certificato in corso.
La data di fine prognosi apposta sul certificato medico di malattia riveste un’importanza sotto il profilo previdenziale e amministrativo, dal momento che rappresenta il termine ultimo per l’erogazione della prestazione economica di malattia.
Nel caso di guarigione anticipata, il lavoratore dovrà richiedere una rettifica del certificato in corso e questo rappresenta un adempimento obbligatorio che l’interessato dovrà porre in essere sia nei confronti dell’Inps, sia nei confronti del datore di lavoro.
In presenza di un certificato di malattia con prognosi ancora in corso senza che sia intervenuta alcuna rettifica, il datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza, non può consentire al proprio dipendente la ripresa dell’attività lavorativa.
Il lavoratore invece, al fine di garantire la massima collaborazione e correttezza nei confronti dell’Inps, con la rettifica del certificato telematico, dovrà tempestivamente comunicare il venir meno della malattia. La rettifica si considera tempestiva qualora sia effettuata prima della ripresa anticipata della prestazione lavorativa.
Il lavoratore dovrà richiedere la rettifica al medesimo medico che ha redatto il certificato, invece, in presenza di un certificato cartaceo, il dipendente dovrà farsi rilasciare un certificato di fine prognosi che dovrà essere inviato all’Inps e al datore di lavoro.
Nella prassi, è sempre più frequente la mancata rettifica del certificato nell’ipotesi di guarigione anticipata, con conseguenti oneri soprattutto a carico dell’Inps (si pensi, ad esempio, all’inutile invio dei controlli domiciliari).
Pertanto, al fine di garantire all’istituto il possesso di dati veritieri ed aggiornati, le ipotesi di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa è punita mediante l’applicazione delle sanzioni previste per le ipotesi di assenza ingiustificata a visita di controllo che sarà applicata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa.
Si ricorda che l'assenza ingiustificata del lavoratore alla prima visita di controllo implica la perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, l'ulteriore assenza dello stesso alla seconda visita di controllo comporta, oltre la sanzione precedente, la riduzione del 50% del residuo trattamento economico. Qualora il lavoratore risultasse assente anche alla terza o successiva visita fiscale, l’Inps interrompe l’erogazione dell’indennità dal giorno stesso in cui viene accertata l’assenza.
















































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