Patto di prova nullo: devo reintegrare il lavoratore?
- Cristina Bonesi

- 28 apr 2017
- Tempo di lettura: 2 min

Il Tribunale di Milano, con una recente sentenza depositata l’8 aprile 2017, ha affermato che, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tutele crescenti, l’accertamento della nullità del patto di prova non comporta la reintegra del lavoratore ma un mero risarcimento, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015.
Il caso di specie riguarda una lavoratrice a cui era stato comunicato il recesso datoriale per mancato superamento del periodo di prova. La dipendente lamentava il motivo illecito del licenziamento e chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità risarcitoria.
Il giudice di merito ha chiarito che il patto di prova, apposto ad un contratto di lavoro, deve avere forma scritta e deve contenere le specifiche mansioni che dovranno essere svolte dal lavoratore. Qualora si tratti di lavoro intellettuale, è sufficiente che le stesse siano determinabili in base alla formula utilizzata nel contratto. Qualora il patto di prova sia privo di questo specifico contenuto, esso sarà nullo.
Tuttavia, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tutele crescenti, al recesso per mancato superamento del periodo di prova intimato in forza di un patto di prova nullo, deve essere applicata la tutela risarcitoria e non quella reintegratoria.
Secondo il Tribunale, qualora il patto di prova sia nullo, il recesso datoriale motivato con mancato superamento del periodo di prova, è da considerarsi ingiustificato dal momento che è intimato al di fuori dell’area della libera recedibilità, trovando, così, applicazione l’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015 (licenziamento intimato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo o soggettivo).
Pertanto, è da considerarsi estinto il rapporto di lavoro con conseguente diritto della lavoratrice a vedersi riconosciuta la sola tutela risarcitoria.
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