Cos’è lo smart working? Ecco alcuni chiarimenti
- Cristina Bonesi

- 28 apr 2017
- Tempo di lettura: 2 min

Dopo il recente esame in Commissione, il Disegno di legge sul lavoro autonomo e sullo Smart Working si avvia verso la definitiva approvazione in Senato. Con l’entrata in vigore dello “Statuto” farà ingresso in Italia anche la prima regolazione a livello nazionale del lavoro agile.
Lo Smart Working o lavoro agile rappresenta una nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, frutto di un accordo tra datore di lavoro e dipendente. Il lavoratore agile svolgerà la sua attività in parte all’interno dell’azienda e in parte fuori dai locali aziendali, senza una postazione fissa e nel rispetto dei limiti della durata massima dell’orario di lavoro, stabiliti dalla legge o dal contratto collettivo applicato.
Questa nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa potrà essere resa solo previo accordo scritto nel quale saranno opportunamente indicati i tempi di riposo del lavoratore, le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dagli strumenti tecnologici di lavoro e i poteri direttivi e di controllo del datore, in relazione all’attività svolta fuori dai locali aziendali.
Il suddetto accordo può anche essere unilateralmente risolto (da entrambe le parti), con preavviso con conseguente ritorno alle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.
Viene espressamente riconosciuta la parità di trattamento del lavoratore agile, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista normativo. Infatti, il dipendente non può ricevere un trattamento inferiore a quello dei colleghi che svolgono le medesime mansioni all’interno dei locali aziendali. Le eventuali riduzioni contributive sono ammesse limitatamente in presenza di accordi aventi ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro (ad esempio il passaggio da tempo pieno a tempo parziale).
Il datore di lavoro, a sua volta, deve garantire la tutela della salute e della sicurezza, consegnando al dipendente, con una cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale siano opportunamente indicati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Una prima criticità sembrerebbe derivare proprio da questo generico richiamo alle norme sulla salute e sicurezza, dal momento che le aziende potrebbero andare incontro a casi di responsabilità oggettiva.
Una seconda criticità, riguarda, invece, il raccordo tra la normativa nazionale e quella di secondo livello, dal momento che in molte aziende lo Smart Working è stato già reso strutturale. Pertanto, sarà necessaria una valutazione caso per caso, dal momento che non è previsto un periodo transitorio.
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