Congedo facoltativo del papà: ecco alcuni chiarimenti
- Cristina Bonesi

- 19 apr 2017
- Tempo di lettura: 2 min

L’Inps, con il messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017, ha fornito alcune precisazioni relative al congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente, in seguito alle richieste di chiarimento pervenute all’istituto dopo la pubblicazione del messaggio n. 828 dello scorso 24 febbraio.
Nel messaggio n. 828/2017 l’Inps ha reso noto che, alla luce di quanto indicato nel comma 354 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), per il padre lavoratore dipendente, è stato prorogato per tutto il 2017 il congedo obbligatorio, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Pertanto, per gli eventi parto, adozione o affidamento che si sono verificati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, il lavoratore padre potrà godere, anche in via non continuativa, di due giorni di congedo obbligatorio.
Non è stato, invece, prorogato il congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente, pertanto esso non potrà essere né fruito, né sarà indennizzabile da parte dell’Inps.
Il congedo facoltativo concedeva al padre lavoratore dipendente, anche nell’ipotesi di adozione o di affidamento, di fruire (sempre entro il quinto mese di nascita del figlio) di un congedo di uno o due giorni, anche continuativi. La fruizione del congedo facoltativo era condizionata alla preventiva rinuncia, da parte della madre, di un equivalente numero di giorni.
L’Inps, ha, dunque, precisato che per gli eventi di parto, adozione o affidamento che si sono verificati nel corso del 2016, il congedo facoltativo potrà essere fruito dal lavoratore padre (sempre entro il termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento del figlio).
L’impossibilità di fruire del congedo facoltativo e della relativa indennità riguarda, invece, tutte le nascite, le adozioni e i casi di affidamento che si sono verificati a partire dal 1° gennaio 2017.
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