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Demansionamento: ecco alcune sentenze che fanno chiarezza e forniscono alcune precisazioni

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 13 apr 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

La giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta in materia di demansionamento, indicando i limiti dello ius variandi e fornendo alcune precisazioni in materia di onere probatorio.

In una recente pronuncia (sentenza n. 3422/2016), gli Ermellini hanno accertato la sussistenza della dequalificazione professionale operata dal datore di lavoro in danno del lavoratore, dal momento che è emersa una discrasia tra le mansioni contrattualmente previste (riconducibili all’area operativa) e quelle in concreto svolte dal dipendente (riconducibile all’area di base, riservata a dipendenti che svolgono mansioni prettamente manuali).

In materia di ius variandi, è necessario delineare i limiti del potere datoriale. Da un confronto tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria competenza, deve emergere l’omogeneità delle stesse, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta e al patrimonio professionale in possesso del dipendente, indipendentemente se entrambe le tipologie di mansioni rientrino o meno nella medesima area operativa (sentenze n. 15010/2013 e n. 25033/2006).

Anche qualora la contrattazione collettiva preveda la possibilità di un reinquadramento in un’unica qualifica di dipendenti precedentemente inquadrati in una diversa, vige il divieto di una indiscriminata fungibilità delle mansioni qualora dal nuovo inquadramento non risulterà possibile nemmeno una utilizzazione residuale della pregressa esperienza acquisita.

Ne consegue che non è sufficiente una mera equivalenza convenzionale tra le mansioni precedentemente svolte e quelle di nuova assegnazione, ma va attentamente valutata la professionalità del lavoratore, cercando di garantire il livello professionale acquisito (sentenza n. 13714/2013).

L’esercizio dello ius variandi è giustificabile qualora il datore di lavora decida di sopprimere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza, tuttavia, è necessaria l’opportuna indicazione delle ragioni giustificative di tale scelta, nonché, il rispetto della regola dell’equivalenza (sentenza n. 16447/2013).

L’assegnazione ad un lavoratore di mansioni inferiori può produrre una serie di conseguenze dannose, sia sul piano patrimoniale, sia su quello non patrimoniale. Per la quantificazione di quest’ultimo è necessaria una valutazione equitativa, anche attraverso il ricorso ad una prova presuntiva.

Infine, gli Ermellini hanno anche chiarito che il danno da demansionamento professionale, ferma restando la necessità di allegazione da parte di chi lo lamenti, può legittimamente ricavarsi anche in via presuntiva o mediante ricorso a massime di comune esperienza (sentenza n. 20677/2016).

A titolo esemplificativo, possono essere indici sintomatici dai quali dedurre la produzione di un danno risarcibile sul piano economico: la durata della dequalificazione, l’emarginazione subita dal lavoratore nel contesto aziendale e il depauperamento delle pregresse esperienze lavorative.

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