Tutti gli adempimenti per i lavoratori stranieri in Italia
- Cristina Bonesi

- 6 apr 2017
- Tempo di lettura: 3 min

Quotidianamente i datori di lavoro italiani si interfacciano con situazioni legate agli adempimenti di natura fiscale, previdenziale e quelli connessi al fenomeno dell’immigrazione.
In materia fiscale, l’imposizione dei redditi è strettamente legata al possesso della residenza fiscale, infatti, il soggetto fiscalmente residente sul territorio nazionale sarà assoggettato all’imposta sui redditi ovunque prodotti, mentre, qualora egli non sia fiscalmente residente sul territorio nazionale, sarà assoggettato ad imposta in Italia solo sui redditi di fonte italiana.
Secondo la normativa domestica, ai fini fiscali, sono considerati residenti in Italia tutti quei soggetti che per la maggior parte del periodo di imposta (ovvero per 183 giorni, anche non continuativi) soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
siano iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente;
abbiano in Italia il proprio domicilio;
abbiano in Italia la residenza.
In materia previdenziale, vige il principio generale di territorialità dell’obbligo contributivo, secondo il quale la legislazione applicabile è quella del paese in cui è prestata la prestazione lavorativa, pertanto, il relativo obbligo contributivo è adempiuto qualora sia rispettata la normativa vigente in quel Paese. La suddetta regola generale può trovare delle eccezioni:
nel Regolamento UE 883/2004;
negli accordi bilaterali di sicurezza sociale.
Invece, in relazione agli adempimenti necessari per consentire ad un lavoratore straniero di svolgere un’attività lavorativa in Italia, essi si distinguono in relazione al Paese d’origine del lavoratore, ovvero, se sia un Paese appartenente o meno all’Unione Europea.
Qualora il lavoratore provenga da un paese comunitario vige il principio della libera circolazione dei lavoratori, pertanto:
può soggiornare in Italia per un periodo inferiore a tre mesi qualora sia possesso di un valido documento di riconoscimento;
può soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi qualora: sia lavoratore subordinato o autonomo nello stato, sia in possesso di risorse economiche sufficienti per sé stesso e per i suoi familiari, sia iscritto in un istituto pubblico o privato per seguire un corso di studi o di formazione professionale o sia un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario soggiornante in Italia.
Qualora il lavoratore extracomunitario voglia fare il proprio ingresso in Italia per lo svolgimento di un lavoro subordinato, il datore di lavoro dovrà presentare una richiesta di Nulla Osta e lo Sportello Unico per l’immigrazione, entro 60 giorni da quello in cui è stata presentata la richiesta, sentito il questore, rilascia il Nulla Osta nei limiti di disponibilità delle quote annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il Decreto Flussi.
Il Nulla Osta ha una validità non superiore a 6 mesi nel corso dei quali il lavoratore potrà richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e, una volta ottenuto il visto, entro 8 giorni da quello di ingresso sul territorio nazionale, si recherà presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per firmare il Contratto di Soggiorno e l’Accordo di integrazione (qualora la durata del soggiorno sia superiore ad un anno).
L’ingresso dei lavoratori autonomi extracomunitari è, invece, sottoposto a due importanti limitazioni:
lo straniero non può richiedere l’ingresso in Italia per svolgere un’attività riservata ai soli cittadini italiani (ad esempio per svolgere le funzioni di notaio);
l’ingresso dello straniero è subordinato alle quote annualmente stabilite con il Decreto Flussi.
I requisiti richiesti al lavoratore autonomo sono i seguenti:
possesso di un reddito annuo proveniente da fonti lecite superiore al livello minimo stabilito dalla legge;
possesso di un’idonea sistemazione alloggiativa;
possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione italiana per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
possesso di un’attestazione rilasciata dall’Autorità competente che attesti l’assenza di motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per lo svolgimento dell’attività richiesta;
possesso delle risorse adeguate per lo svolgimento dell’attività.
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