Assunzioni di giovani lavoratori: ecco alcuni chiarimenti
- Cristina Bonesi

- 6 apr 2017
- Tempo di lettura: 2 min

Dal 1° gennaio 2017 sono entrati in vigore una serie di bonus per agevolare le assunzioni di giovani lavoratori.
Dopo la pubblicazione, da parte dell’Inps, delle circolari n. 40 del 28 febbraio 2017 e n. 41 del 1° marzo 2017, dallo scorso 15 marzo possono essere inoltrate le domande per fruire degli incentivi erogati per le assunzioni di giovani iscritti al programma “Garanzia Giovani” o per quelli assunti in alcune regioni del Mezzogiorno.
Sebbene ci siano delle differenze tra i suddetti incentivi (soprattutto in relazione ai destinatari e all’ambito di applicazione dei bonus), numerosi sono i punti in comune.
In primo luogo, possono fruire dell’agevolazione tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani lavoratori senza esservi tenuti, ovvero l’assunzione non deriva da alcun obbligo di natura legale o contrattuale.
Il beneficio non spetta nell’ipotesi in cui il lavoratore sia assunto con una delle seguenti tipologie di rapporto:
contratto di lavoro domestico;
contratto di lavoro intermittente;
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
In relazione ad uno stesso lavoratore, il bonus può essere riconosciuto per un solo rapporto, pertanto, dopo una prima concessione, l’Inps non rilascia una successiva autorizzazione, pertanto, sarebbe opportuno che i datori di lavoro chiedessero ai lavoratori interessati delle dichiarazioni di responsabilità.
Attraverso la procedura telematica, i datori di lavoro potranno prenotare l’incentivo utilizzando il modulo presente sul sito dell’Inps. Generalmente, la risposta dell’istituto dell’avvenuta prenotazione, arriva il giorno successivo a quello di invio dell’istanza, dopo che lo stesso abbia effettuato i controlli relativi alla disponibilità delle risorse.
In caso di accoglimento dell’istanza di prenotazione, entro 7 giorni dall’invio della comunicazione, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assumere il lavoratore e dovrà comunicare tale assunzione entro, e non oltre, 10 giorni.
Il datore di lavoro potrà fruire dell’incentivo mediante conguaglio con le denunce contributive Uniemens (si ricorda, che dovranno essere utilizzati i codici indicati nelle circolari Inps n. 40/2017 e n. 41/2017). Il bonus può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. Tuttavia, gli incentivi potranno essere fruiti, a pena di decadenza, entro e non oltre il 28 febbraio 2019.
La legge n. 232/2016 ha introdotto anche un altro incentivo in favore dei datori di lavoro che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 studenti che abbiano svolto un’attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro. L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, fruibile per un periodo massimo di 36 mesi.
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