Licenziamento durante il periodo di prova, i chiarimenti della Cassazione
- Cristina Bonesi

- 29 mar 2017
- Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1180 del 18 gennaio 2017 ha affermato che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova non deve essere motivato dal momento che ha natura discrezionale. Incombe, invece, sul lavoratore licenziato l’onere di provare sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso datoriale è determinato da un motivo illecito.
La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità riguarda il caso di un lavoratore licenziato per mancato superamento del periodo di prova. La Corte d’appello aveva dichiarato illegittimo il recesso datoriale e aveva condannato la società a risarcire il danno al lavoratore attraverso il pagamento di una somma corrispondente a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Gli Ermellini hanno ribadito la finalità del patto di prova, previsto dall’art. 2096 c.c., infatti durante il periodo di prova il datore di lavoro ha la possibilità di valutare le caratteristiche e le qualità professionali del lavoratore e, al termine della prova, egli sarà libero di recedere senza apporre alcuna motivazione.
La disciplina del recesso datoriale durante il periodo di prova è stata regolata anche da una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 189 del 22 dicembre 1980), nella quale è stato chiarito che il recesso non è legato ad una libera discrezionalità datoriale.
Infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità degli articoli 2096 c.c. e 10, legge n. 604/1966, nelle parti in cui consentono al datore di lavoro di recedere durante il periodo di prova senza alcuna motivazione, dal momento che non contrastano con gli articoli 3, comma 1 e 2, 4, 25 e 41, comma 2, della Carta Costituzionale, a condizione che il recesso datoriale possa essere sindacato tutte le volte in cui il lavoratore riesca a dimostrare il positivo superamento del periodo di prova, nonché l’imputabilità del recesso ad un motivo illecito.
Pertanto, i giudici di legittimità hanno chiarito che il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore.
Sarà il lavoratore che dovrà provare, ai sensi dell’art. 2096 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito, estraneo alla funzione del patto di prova.
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