top of page

Voucher, alcune precisazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 23 mar 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2558 del 21 marzo 2017 ha reso noto agli organi di vigilanza il comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto la disciplina dei voucher applicabile nel periodo transitorio.

Il decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017 ha abrogato la disciplina del lavoro accessorio, consentendo l’utilizzo dei voucher acquistati alla data di entrata in vigore del decreto, entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Pertanto, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato stampa del 21 marzo 2017 ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla disciplina applicabile nel periodo transitorio ai fini del corretto utilizzo dei voucher.

Infatti fino al 31 dicembre i committenti che intendono servirsi di prestazioni di lavoro accessorio dovranno osservare la disciplina indicata negli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81/2015.

Valgono, pertanto, le regole previste nelle norme che sono state oggetto di abrogazione con il decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017.

Dunque, per evitare l’applicazione della sanzione amministrativa (il cui importo oscilla tra i 400 e 2.400 euro) è necessario che il committente imprenditore non agricolo o professionista invii, almeno 60 minuti prima l’inizio della prestazione lavorativa, alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, una comunicazione nella quale saranno inseriti i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Entro lo stesso termine e con le medesime modalità, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare i seguenti dati:

  • il luogo della prestazione;

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del prestatore di lavoro;

  • la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Vuoi approfondire? Contatta lo studio Bonesi www.studiobonesi.com

Commenti


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Hai dei dubbi?

Scopri subito come fare!

 

Richiedi un preventivo

 

E' semplice: compila il  modulo contatti, avendo cura di descrivere dettagliatamente la Tua  richiesta.

 

Ricevi una proposta

 

Riceveremo la tua richiesta e ti forniremo la nostra migliore proposta che ti presenteremo personalmente

 

Valuta e mettici alla prova

 

Quando avrai ricevuto la nostra proposta potrai scegliere di metterci alla prova: la prima consulenza è GRATUITA!

 

 

La formula del nostro successo

+ Formazione professionale 
+ Innovazione tecnologica  
+ Organizzazione snella

=  QUALITA’ e clienti soddisfatti

 

E' la somma che fa il totale! 
Perciò lo Studio Bonesi considera tutti questi elementi strategici per il proprio successo e per dare ai propri clienti un servizio preciso e qualitativamente elevato.


 

25080 Muscoline (Bs)
Via E. Ferrari Nr. 19

Tel:   0365 373384

Fax:  0365 373384

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ Classic

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BONESI CRISTINA | P.IVA: 02170270983 | VIA E.FERRARI NR.19 - 25080 MUSCOLINE (BS) 

bottom of page