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Cosa succede in caso di presentazione tardiva della domanda di assegno di solidarietà

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 15 mar 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

L’Inps, con il messaggio n. 1133 del 13 marzo 2017, ha fornito alcune precisazioni sull’assegno di solidarietà, nello specifico, ha chiarito quali sono le conseguenze nell’ipotesi in cui la relativa domanda sia presentata tardivamente.

Al fine di evitare licenziamenti plurimi o individuali per giustificato motivo oggettivo, l’assegno di solidarietà rappresenta una prestazione a sostegno del reddito erogata dal Fondo di Integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

L’assegno di solidarietà è regolato dall’art. 31 del decreto legislativo n. 148/2015 e dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016, tuttavia, sono stati chiesti alcuni chiarimenti al Ministero del Lavoro relativi all’ipotesi di presentazione tardiva della relativa domanda di accesso alla prestazione.

Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, il datore di lavoro dovrà presentare all’Istituto Nazionale di previdenza Sociale un’istanza telematica entro 7 giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali più rappresentative, nella quale sarà indicato l’elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro, che avrà inizio entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Dal momento che i suddetti termini hanno natura ordinatoria e non decadenziale, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 1502 del 3 marzo 2017, ha chiarito che, in caso di presentazione tardiva della domanda, dal momento che dalla normativa non si desume la decadenzialità dei termini, può essere applicata la regola generale, pertanto, l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda.

Pertanto, il suddetto termine, rappresenta il dies a quo dal quale far decorrere i 30 giorni previsti dalla normativa relativi alla riduzione dell’attività lavorativa e del corrispondente trattamento.

Pertanto, tutte le ore effettuate a partire dalla data di inizio della riduzione dell’attività lavorativa richiesta fino al giorno in cui viene effettivamente presentata l’istanza non saranno indennizzabili, inoltre, qualora la domanda sia presentata tardivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad indicare le suddette ore non indennizzabili e, per farlo, potrà servirsi del modello allegato 2 della circolare n. 176 del 9 settembre 2016.

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