Riforma del lavoro accessorio: voucher solo in ambito familiare?
- Cristina Bonesi

- 8 mar 2017
- Tempo di lettura: 4 min
Rif. Ipsoa
I tecnici del Ministero del lavoro e del Governo sono al lavoro per elaborare una bozza di provvedimento di revisione della disciplina del lavoro accessorio. L’obiettivo è duplice: limitare l’utilizzo improprio dei voucher ed evitare il referendum popolare dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale. Il Ministro del Lavoro Poletti ha dichiarato che l’intenzione è puntare sul requisito della occasionalità limitando l’utilizzo dei voucher in ambito familiare e per piccoli lavori. Le imprese potranno ricorrere esclusivamente alle tipologie di contratti di lavoro previste dal Jobs Act. Sotto tale profilo, sono sicuramente da riconsiderare le potenzialità del lavoro intermittente: quali?
In arrivo una forte rivisitazione dell’utilizzo del lavoro accessorio. Le ultime dichiarazioni del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, infatti, appaiono chiaramente rivolte a ricondurre l’utilizzo del voucher a prestazioni lavorative accessorie limitate e così scongiurare il referendum popolare dichiarato ammissibile nel mese di gennaio scorso dalla Corte Costituzionale.
Ricordiamo, infatti, che la Corte Costituzionale, con sentenza 27 gennaio 2017, n. 28 pubblicata nella G.U. della Corte Costituzionale 1° febbraio 2017, n. 5, ha accolto, la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher) per assenza del requisito dell’occasionalità, ritenendo ammissibile la consultazione.
Occasionalità e utilizzo in ambito familiare
Il Ministro del Lavoro, in una dichiarazione del 1° marzo scorso, ha fatto intendere che l’utilizzo dovrebbe essere riservato fortemente ridotto puntando sulla occasionalità limitandone verosimilmente l’utilizzo esclusivamente in ambito familiare e limitatamente a piccoli lavori in «visto che le imprese hanno i contratti di lavoro e devono usare quelli». È una ipotesi alla quale starebbero lavorando i tecnici del Ministero del lavoro e del Governo per elaborare una bozza di documento.
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La normativa vigente
Attualmente i limiti all’utilizzo dei voucher sono di due tipologie, uno relativo all’ammontare utilizzabile dal prestatore, l’altro di utilizzo per singolo prestatore da parte del committente.
Nel primo caso il limite è unico ed ammonta a 7 mila euro lordi nell’anno civile a presiedere dal numero di committenti, il secondo invece è differente a seconda che il committente sia un imprenditore o professionista ovvero un altro soggetto.
Per imprenditori e professionisti il limite è di 2 mila euro lordi per singolo prestatore utilizzato, mentre per gli altri soggetti l’importo è di 7 mila euro. Considerando pertanto che in ambito familiare il limite coincide e riflettendo sulle dichiarazioni, è plausibile che si metterà mano al limite di 7 mila euro quantomeno sull’utilizzo da parte del committente.
Da un excursus della disciplina in materia di lavoro accessorio che, ricordiamo, ha preso le mosse dal D. Lgs. n. 276/2003, emerge che a modificare in maniera decisiva la disciplina, allargando sostanzialmente l’utilizzo mediante l’esclusivo riferimento al limite economico, è stata le legge Fornero.
Fino ad allora, infatti, la disciplina del lavoro accessorio, introdotta dal D. Lgs. n. 276/2003 attuativo della Riforma Biagi, era rimasta sostanzialmente legata ad un utilizzo limitato ed effettivamente accessorio sulla base della tipologia di attività.
Dal 18 luglio 2012, invece, con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte all’articolo 70 del decreto Biagi, l’utilizzo del lavoro accessorio non è stato più limitato ad un circoscritto ambito di attività ma legato esclusivamente ad un limite economico, con alcune eccezioni nel settore agricolo.
Conseguenze dell’utilizzo improprio dei voucher
A più di 13 anni di distanza, da strumento effettivamente accessorio e limitato, si è verosimilmente sostituito, in alcuni casi, ad altre forme contrattuali che hanno ceduto il passo alla concorrenza di una tipologia di lavoro sostanzialmente fuori dalla disciplina in materia di lavoro subordinato (peraltro con forti dubbi nel caso fosse comunque dimostrata la sussistenza di una prestazione di lavoro subordinato stante l’indisponibilità della tipologia contrattuale).
Con distorsione non solo del mercato del lavoro ma anche sotto il profilo fiscale, considerato che i compensi percepiti dal lavoratore accessorio non sono rilevanti fiscalmente.
Prospettive di modifica e ricorso al lavoro intermittente
Sostanzialmente, secondo le modifiche che si profilano per scongiurare il referendum, le imprese dovrebbero utilizzare esclusivamente le tipologie di contratti di lavoro previste dal decreto legislativo n. 81 del 2015 diverse dal lavoro accessorio.
Considerato comunque che le prestazioni di natura accessorio continuano a rimanere e che non potrebbero non essere regolate mediante voucher, va presa in considerazione la valorizzazione del lavoro intermittente che comunque è un contratto di lavoro subordinato sebbene con obbligazioni sospese fin tanto che non intervenga la chiamata.
Ricordiamo che finora la possibilità di utilizzo del lavoro intermittente è prevista o in presenza di un requisito di natura anagrafica in capo al lavoratore o qualora sia regolamentato dai contratti collettivi.
Nella prima ipotesi, la stipulazione è possibile qualora il lavoratore abbia una età anagrafica superiore a 55 anni oppure con soggetti con meno di 24 anni di età ma le prestazioni lavorative, in tale ultima ipotesi, potranno essere svolte entro il venticinquesimo anno.
Nell’altro caso, invece, le esigenze che consentono l’utilizzo del lavoro a chiamata sono individuate dai contratti collettivi. In mancanza di contratto, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Considerato che attualmente sono pochi i contratti collettivi che regolamentano il lavoro intermittente ed in assenza del decreto attuativo della previsione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, continua ad applicarsi la tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo (cfr. Interpello Ministero del Lavoro e P.S. n. 10/2016)
Va peraltro evidenziato che la individuazione di tale ipotesi può comunque essere regolamentata da qualsiasi livello della contrattazione collettiva. Infatti, l’art. 13 citato non assegna la prerogativa ad un livello specifico e pertanto, ai sensi dell’art. 51 del medesimo decreto legislativo, la disciplina può essere ad esempio individuata con accordo aziendale ovvero territoriale.
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