Rottamazione dei ruoli: DURC positivo solo dopo il pagamento della prima rata
- Cristina Bonesi

- 2 mar 2017
- Tempo di lettura: 2 min

Rif. Ipsoa
Interviene in materia di rottamazione delle cartelle l’INPS, con il messaggio n. 824 del 2017, per specificare quali somme componenti il ruolo rientrano nella definizione agevolata e quali no. L’Istituto inoltre chiarisce definitivamente che, per il rilascio del DURC positivo, non è sufficiente la sola presentazione dell’istanza ma è necessario provvedere almeno al pagamento della prima rata.
Con il messaggio 824 del 24 febbraio 2017, l’INPS interviene in materia di definizione agevolata dei ruoli per chiarire che sono escluse le “ulteriori somme aggiuntive“ mentre non vi rientrano gli “interessi di mora”, dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili. A seguito della presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza con riguardo ai soli crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, ed ha disposto, inoltre, che rispetto ai medesimi non possono essere avviate azioni esecutive da parte degli Agenti.
La definizione agevolata si perfeziona solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.
Al riguardo l’INPS è precisa che la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non idonea al rilascio dell’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata.
In caso di opzione per il pagamento dilazionato delle somme scaturite dalla rottamazione, potrà essere rilasciato DURC regolare sin dal pagamento della prima rata.
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