Inps, chiarimenti “Occupazioni Giovani
- Cristina Bonesi

- 2 mar 2017
- Tempo di lettura: 2 min

L’Inps, con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017 ha fornito alcune indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo “Occupazioni Giovani”, rivolto ai soggetti con un’età compresa tra i 16 e i 29 anni che non sono inseriti in un percorso di studio o di formazione.
Possono fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati che assumono, su tutto il territorio nazionale, giovani NEET registrati al “Programma Garanzia Giovani”, ovvero soggetti non inseriti in un percorso di studio o di formazione, la cui assunzione non è subordinata ad alcun obbligo preesistente.
I datori di lavoro potranno fruire dell’agevolazione qualora le assunzioni avvengano:
con un contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, della durata pari o superiore a 6 mesi;
con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
con un contratto di apprendistato professionalizzante.
Inoltre, l’incentivo è fruibile anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Per uno stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un singolo rapporto di lavoro, tuttavia, in deroga a questo principio, è possibile che, qualora sia prorogato un contratto a tempo determinato, sia rilasciata per il medesimo lavoratore una seconda autorizzazione, nei limiti della misura massima del beneficio che, per il contratto a tempo determinato è pari ad euro 4.030. Diversamente, non può essere rilasciata una seconda autorizzazione nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato.
A partire dalla data in cui è stato assunto il lavoratore, l’incentivo potrà essere fruito in 12 quote mensili e consiste nell’esonero del datore di lavoro sulla contribuzione previdenziale il cui importo massimo è pari:
per il contratto a tempo indeterminato, a 060 euro su base annua;
per il contratto a tempo determinato, a 030 euro su base annua;
per il contratto di apprendistato professionalizzante, se il rapporto ha una durata pari o superiore a 12 mesi a 8.060 euro su base annua, se il rapporto ha una durata inferiore a 12 mesi, sarà proporzionalmente ridotto in base alla durata effettiva .
Il datore di lavoro, per poter fruire dell’agevolazione, deve:
essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi;
essere in regola con il rispetto delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
rispettare gli obblighi derivanti dalla legge, dagli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
applicare i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dal Lgs. n. 150/2015.
All’interno dell’applicazione “DiResCo” del sito dell’Inps, sarà disponibile un modulo di istanza che il datore di lavoro, intenzionato a fruire dell’agevolazione, dovrà compilare e l’Inps, generalmente, entro il giorno successivo all’invio della domanda preliminare effettuerà i seguenti controlli:
verificherà l’effettiva registrazione del lavoratore al “Programma Garanzia Giovani”;
calcolerà l’importo dell’incentivo;
verificherà la disponibilità delle risorse;
comunicherà telematicamente l’avvenuta prenotazione.
Accolta l’istanza di prenotazione, il datore di lavoro, qualora non lo abbia ancora fatto, entro 7 giorni dovrà assumere il lavoratore per il quale ha chiesto l’incentivo e comunicare tale assunzione entro 10 giorni.
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