È possibile la disdetta dell’accordo sui premi di risultato
- Cristina Bonesi

- 23 feb 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 342 del 7 febbraio 2017, ha affermato che è legittima la disdetta datoriale dell’accordo collettivo aziendale, qualora essa sia espressamente prevista all’interno dello stesso accordo e qualora sia esercitata nei termini e secondo le modalità previste dall’intesa.
Nel caso di specie, i giudici di merito respingono il ricorso presentato da un lavoratore che chiedeva la restituzione del premio di risultato in seguito alla disdetta esercitata dall’azienda. L’accordo avente ad oggetto l’erogazione del premio di risultato era stato sottoscritto nel 2002 e in esso era stata contemplata la possibilità per il datore di lavoro di esercitare la disdetta a mezzo raccomandata A/R almeno 3 mesi prima della scadenza, altrimenti l’accordo sarebbe stato prorogato anno dopo anno.
I giudici hanno chiarito che, con l’instaurazione di un rapporto contrattuale, tra le parti si instaura un vincolo che non può essere posto nel nulla attraverso l’iniziativa di una sola delle parti del rapporto, salvo che non sia espressamente contemplato il diritto di recesso unilaterale.
A questo proposito, si ricorda lo strumento della disdetta, si tratta di una dichiarazione che, al momento della scadenza di un contratto, è ostativa al rinnovo automatico dello stesso.
Naturalmente la disdetta oltre che espressamente contemplata, deve essere esercitata nei tempi indicati nell’accordo, pertanto, è legittimo il comportamento posto in essere dal datore di lavoro che, alla scadenza del contratto, eserciti la disdetta, impedendo il rinnovo automatico dello stesso.
La facoltà datoriale non trova limitazioni neanche nella disposizione del CCNL applicato (nello specifico, si tratta dell’art. 9 del CCNL Metalmeccanici dell’8 giugno 1999), dal momento che l’irrevocabilità del premio indicata in esso è limitata esclusivamente a quei premi di risultato eventualmente già presenti in azienda alla data in cui il CCNL è stato stipulato (ovvero giugno 1999), e non a quelli previsti da successive intese.
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