Lavoratori domestici: ecco alcuni chiarimenti
- Cristina Bonesi

- 23 feb 2017
- Tempo di lettura: 2 min
L’Associazione Nazionale dei datori di lavoro domestico (Assindatcolf) ha pubblicato una guida avente ad oggetto alcune informazioni utili per le famiglie che, in vista delle prossime scadenze fiscali, sono tenute a rilasciare la dichiarazione sostitutiva nella quale sono indicate le somme che sono state erogate ai dipendenti nel corso dell’anno.
L’art. 33, comma 4, del C.C.N.L. Domestico prevede che il datore di lavoro, almeno 30 giorni prima la scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è tenuto a rilasciare ai propri dipendenti una dichiarazione dalla quale risultino le somme che sono state erogate nel corso del 2016. Nella dichiarazione, oltre agli stipendi erogati, il datore di lavoro è tenuto ad indicare anche il tfr eventualmente erogato.
Pertanto, anche se il datore di lavoro domestico non è un sostituto di imposta e, quindi, non è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica, il lavoratore domestico dovrà comunque ricevere la dichiarazione sostitutiva attestate le somme percepite.
Trattandosi di una semplice attestazione, non esiste un modello standard della dichiarazione sostitutiva, ma è necessario che essa, una volta consegnata al lavoratore (baby sitter, colf, badanti, etc) sia da questo firmata.
Con il rilascio della dichiarazione sostitutiva, il lavoratore potrà utilizzarla non solo per la predisposizione del modello 730, dell’Unico o dell’Isee ma anche per ulteriori fini, a titolo esemplificativo:
per accedere ai servizi di pubblica utilità;
per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno (qualora sia un lavoratore straniero);
per richiedere prestazioni agevolate.
Anche se il comma 4 dell’art. 33 del C.C.N.L. Domestico prevede che il rilascio debba avvenire almeno 30 giorni prima la scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Associazione Nazionale dei datori di lavoro domestico consiglia alle famiglie di adempiere a tale obbligo entro il mese corrente.
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