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Welfare 2017: detassazione benefit

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 8 feb 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

La legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) ha introdotto numerose novità relative all’erogazione dei premi di produttività e al welfare aziendale, destinati ai lavoratori dipendenti del settore privato.Sono stati introdotti nuovi limiti in relazione alla tassazione agevolata al 10% sull’erogazione di premi legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurati e verificati attraverso indici predeterminati.Infatti, a differenza di quanto previsto dalla legge di bilancio 2016, potranno beneficiare del premio tutti quei lavoratori del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente, con un reddito annuo non superiore a 80mila euro (precedentemente erano 50mila).Ai premi di risultato erogati sarà applicata la tassazione agevolata al 10% entro il limite di 3mila euro (non più 2mila) che sale ad euro 4mila (non più 2500) nelle ipotesi di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro.In alternativa ai premi di risultato, qualora sia esplicitamente indicato nell’accordo di secondo livello (aziendale o territoriale) sottoscritto e depositato, il dipendente potrà scegliere uno o più benefit messi a sua disposizione, beneficiando, in questo modo, di una detassazione piena.Con la Legge di Stabilità 2016 era stato chiarito che la detassazione è piena sia rispetto al limite dei premi sia a quello dei benefit selezionati, invece, la recente legge di bilancio supera questa posizione e, in relazione ad alcuni beni (ad esempio, i contributi alla previdenza complementare, alle azioni distribuite ai dipendenti, etc), ha chiarito che si può far riferimento ai soli limiti del premio.Inoltre, si può anche parlare di una tassazione a forfait in relazione alle somme e ai valori previsti dall’art. 51, comma 4, del TUIR che concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Pertanto, al fine di determinare in modo semplice gli imponibili fiscali e contributivi, a queste somme saranno applicate le forfetizzazioni previste dal legislatore.Ci sono molti dubbi in merito alla possibilità di convertire i premi in veicoli-benefit, dal momento che sembra non ci sia alcun vantaggio fiscale, pertanto, si ipotizza che tale possibilità resterà inutilizzata.Nell’attesa di chiarimenti ufficiali, si potrebbe ipotizzare che i compensi in natura, pur scontando la tassazione piena su valori convenzionali, non si aggiungono al limite quantitativo del premio di produttività (ovvero 3mila o 4mila euro).

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