DURC 2017: chiarimenti dall’INPS
- 2 feb 2017
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L’Inps, con la circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, ha illustrato la disciplina recentemente modificata in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) che si applicherà alle nuove richieste di verifica della regolarità e a quelle in istruttoria.
Il D.M. 23 febbraio 2016, pubblicato lo scorso 19 ottobre sula Gazzetta Ufficiale, ha apportato alcune modifiche in materia di DURC on-line, nello specifico, sono stati modificati 2 articoli del D.M. 30 gennaio 2015, ovvero:
l’articolo 2 relativo all’ambito soggettivo e oggettivo della verifica;
l’articolo 5 nel quale sono indicate le regole specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
L’art. 2 specifica che la verifica da parte delle Casse edili va effettuata nei confronti delle imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia e per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.
Pertanto, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016 la verifica della regolarità contributiva è stata estesa, oltre che alle imprese classificate, ai fini previdenziali nel settore edile anche a quelle che, anche se classificate in un settore diverso, applicano comunque il contratto dell’edilizia.
La soluzione che è stata adottata al fine di dare attuazione alla modifica è stata l’estensione della competenza delle Casse Edili in merito alla verifica della regolarità contributiva, sia nei confronti delle imprese classificate con il codice statistico contributivo (c.s.c.), sia nei confronti di quelle che applicano il contratto dell’edilizia anche se sono diversamente classificate.
La modifica del D.M. 23 febbraio 2016 si estende anche ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 del D.M. 30 gennaio 2015, infatti, è stato esteso l’ambito di applicazione della regolarità contributiva anche in relazione agli obblighi scaduti, non solo all’impresa in fallimento (comma 2) e all’impresa in amministrazione straordinaria (comma 3), ma anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e a quelle ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese.
La ratio della modifica è da rinvenire nella possibilità di un ritorno in bonis dell’impresa sottoposta a procedura concorsuale perché, diversamente, all’impresa non potrebbe essere rilasciato il DURC per una irregolarità insita proprio nella condizione di insolvenza, pertanto la regolarità contributiva deve essere riferita ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione dell’esercizio provvisorio o da quella di apertura della procedura straordinaria.











































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