Occupazione giovani 2017: ecco le novità!
- Cristina Bonesi

- 25 gen 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in data 11 gennaio 2017, ha pubblicato i Decreti Direttoriali sul nuovo incentivo Occupazione Giovani 2017.
Il beneficio viene erogato ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 hanno assunto giovani tra i 16 e i 29 anni (se minorenni devono aver assolto al diritto-dovere di istruzione e formazione), che non siano inseriti in alcun percorso di studio o di formazione e che siano disoccupati.
Inoltre, per i ragazzi con un’età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’agevolazione può essere fruita solo se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
mancanza di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
mancanza di un diploma di scuola media superiore o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
completamento della formazione a tempo pieno da non oltre 2 anni e mancanza di un primo impiego regolarmente retribuito;
assunzione in un settore di attività con un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% di quello medio.
L’incentivo è subordinato al rapporto contrattuale instaurato con il giovane, infatti nell’ipotesi in cui il lavoratore sia assunto con:
contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o di apprendistato professionalizzante: il datore di lavoro beneficerà di un esonero sui contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail) nella misura massima di 8060 euro annui per ogni giovane;
contratto a tempo determinato, anche in somministrazione di durata pari o superiore a 6 mesi: il datore di lavoro beneficerà di un esonero sui contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail) nella misura massima di 4030 euro annui per ogni giovane;
contratto di lavoro a tempo parziale: il datore di lavoro beneficerà di una riduzione della contribuzione previdenziale proporzionale all’orario di lavoro.
Se un socio lavoratore di cooperativa viene assunto con contratto di lavoro subordinato, l’agevolazione sarà comunque erogata al datore di lavoro, invece, il beneficio è escluso per le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.
Il beneficio non è cumulabile con altri incentivi all’occupazione di natura economica e contributiva e può essere fruito entro, e non oltre, il 28 febbraio 2019 (tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse all’Inps).
Il datore di lavoro interessato a fruire dell’incentivo dovrà inoltrare all’Inps un’istanza preliminare di ammissione, l’unica modalità ammessa è quella telematica. L’istituto, sulla base del contratto che è stato stipulato con il giovane, stabilirà l’importo spettante al datore, verificando, inoltre, l’avvenuta iscrizione, da parte del lavoratore, al programma Garanzia Giovani.
Ricevuta la comunicazione di avvenuta prenotazione da parte dell’istituto, il datore di lavoro, qualora non lo abbia ancora fatto, nei successivi 7 giorni dovrà procedere all’assunzione del lavoratore per il quale ha chiesto il beneficio, e, nei successivi 10 giorni la comunicherà all’Inps, chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
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