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Contratto di reimpiego: un’opportunità per gli studi professional

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 25 gen 2017
  • Tempo di lettura: 4 min

Contratto di reimpiego: un’opportunità per gli studi professionali

Rif. Ipsoa

I professionisti datori di lavoro possono ricorrere ad una forma speciale di assunzione: il contratto di reimpiego. Il CCNL studi professionali detta, per questo tipo di contratto, una specifica disciplina che cumula agevolazioni di carattere retributivo e previdenziale. Possono essere assunti con il contratto di reimpiego coloro che hanno compiuto i 50 anni di età e, a prescindere dall’età, i disoccupati o gli inoccupati di lunga durata. Diversi i vantaggi economici per il titolare dello studio che assume: tra questi, la possibilità di sottoinquadrare retributivamente il lavoratore e l’accesso alle misure di esonero contributivo.

Il CCNL per i dipendenti degli studi professionali del 17 aprile 2015 nell’art. 54 (che occupa l’intero Titolo XII) introduce e disciplina il contratto di reimpiego, un istituto non soltanto nuovo, ma anche innovativo perché specificamente rivolto alla promozione di una nuova occupazione per soggetti espulsi dal mercato del lavoro particolarmente svantaggiati.

L’incipit della norma, infatti, espressamente fa richiamo al “perdurare della crisi economica” e alla necessità di consentire al settore degli studi professionali l’accesso agevole a strumenti contrattuali dinamici che favoriscano concretamente una occupazione stabile, anche constatata “l'assenza di adeguate misure a sostegno del reddito”.

Lavoratori e datori di lavoro beneficiari

L’art. 54, comma 1, del CCNL studi professionali si rivolge col contratto di reimpiego alla generalità dei datori di lavoro per i quali trova applicazione il CCNL studi professionali, con riferimento alle assunzioni del periodo di vigenza del CCNL (dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018) relative ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni soggettive ed oggettive:

– hanno compiuto i 50 anni di età (riferimento implicito, ma evidente, ai destinatari dell’incentivo previsto dall’art. 4, commi 8-12, della legge n. 92/2012 di non facile applicazione);

– sono disoccupati o inoccupati di lunga durata (ai sensi dell'art. 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 297/2002).

Si tratta, dunque, di due distinte categorie di soggetti, gli ultracinquantenni e quanti, a prescindere dall’età, hanno perso un posto di lavoro o concluso un'attività lavorativa di tipo autonomo e sono alla ricerca di nuova occupazione da oltre 12 mesi, oppure senza aver mai svolto in precedenza alcuna attività lavorativa ricercano un'occupazione da oltre 12 mesi.

Rispetto alla seconda categoria, peraltro, l’art. 54, comma 1, del CCNL Studi professionali esclude espressamente i soggetti di età inferiore ai 30 anni che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato.

Inoltre, se il dato anagrafico è attestato dal documento di riconoscimento, lo stato di inoccupazione e di disoccupazione di lunga durata deve essere certificato da idonea documentazione rilasciata dal Centro per l’impiego in ragione della avvenuta presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) secondo le vigenti disposizioni del d.lgs. n. 150/2015, il cui art. 19, comma 1, fa riferimento a quanti dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare a misure di politica attiva.

D’altro canto, nel caso di soggetto che ha cessato un rapporto di lavoro subordinato o una attività autonoma sembrerebbe utile documentazione la prova della data di conclusione della precedente esperienza lavorativa, mentre nel caso del lavoratore inoccupato si ritiene utilizzabile anche una autocertificazione circa la mancanza di precedenti esperienze lavorative.

Tipologia di assunzione

L’art. 54 del CCNL Studi professionali mediante il contratto di reimpiego disciplina un regime “speciale” di assunzione a tempo indeterminato finalizzato espressamente all'inserimento lavorativo degli over 50 anni e dei disoccupati e inoccupati da oltre 12 mesi.

Il contratto di reimpiego, peraltro, non è applicabile ai lavoratori che vengono inquadrati al 5° livello dello stesso CCNL.

Infine, si prevede che il reimpiego dei lavoratori svantaggiati individuati dalla norma venga agevolato anche attraverso l'accrescimento delle competenze attraverso appositi percorsi formativi (attuati tramite Fondoprofessioni e gli istituti della bilateralità).

Vantaggi economici

Sono tre i vantaggi economici specificamente individuati per il contratto di reimpiego:

- il sottoinquadramento retributivo (art. 54, comma 2, CCNL Studi professionali, similmente all’apprendistato),

- la maturazione graduale dei permessi retribuiti per riduzione oraria (art. 74, comma 8, CCNL Studi professionali),

- l’accesso alle misure di esonero contributivo (legge di Stabilità 2016, legge n. 208/2015).

Riguardo al vantaggio retributivo, il secondo comma dell’art. 54 stabilisce che il percorso di reimpiego è garantito retribuendo i lavoratori con un “salario di ingresso” che è individuato nella retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori a quello di inquadramento per i primi 18 mesi di assunzione, e di un livello immediatamente inferiore per i successivi 12 mesi dalla data di assunzione.

Inoltre in base all’art. 74, comma 8, del CCNL studi professionali i permessi orari retribuiti di riduzione dell’orario di lavoro (ROL), ai lavoratori assunti con contratto di reimpiego spettano in misura ridotta (rispetto alla generalità dei dipendenti di pari livello) nei primi 18 mesi dall’assunzione, specificamente i ROL spettano nella misura pari al:

– 50% a partire dal 6° mese dall’assunzione;

– 75% a partire dal 12° mese e sino al 18°mese dall’assunzione;

– 100% a partire dal 18° mese dall’assunzione.

Infine, trattandosi di una assunzione a tempo indeterminato, per il lavoratore occupato con contratto di reimpiego, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, trovano applicazione i benefici dell’esonero contributivo triennale per gli occupati del 2015 (legge n. 190/2014) ovvero biennale per gli occupati del 2016 (legge n. 208/2015), nonché le misure previste nella legge di Bilancio 2017 per quanti saranno assunti nel 2017.

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