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Abrogazione della mobilità ordinaria: tutte le novità

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 12 gen 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

L’Inps, con il messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017, in seguito alla abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia, ha reso noto che è cessato l’obbligo di versamento della relativa contribuzione e ha comunicato le modalità con le quali sarà possibile recuperare gli importi che sono stati versati a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità.

Dal 1° gennaio 2017, per effetto dell’art. 2, comma 71, della legge n. 92/2012, sono stati abrogati i trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia, erogati nelle ipotesi di disoccupazione involontaria.

A decorrere dalla stessa data, è stata abrogata anche la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, con conseguente abrogazione degli incentivi fruibili nelle ipotesi in cui siano assunti lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017, è venuto meno l’obbligo relativo al versamento della contribuzione, nello specifico non è più dovuto:

  • il contributo ordinario di mobilità (0.30% della retribuzione imponibile);

  • il contributo di ingresso alla mobilità;

  • il contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia (0.80% della retribuzione imponibile).

Se la procedura di licenziamento collettivo è stata adottata dall’ impresa entro il 30 dicembre 2016, è necessario che sia versata l’anticipazione e il contributo di ingresso alla mobilità, invece, se la procedura è stata adottata a far data dal 31 dicembre 2016, è venuto meno l’obbligo relativo al versamento del contributo di ingresso.

Pertanto, con il venire meno dell’obbligo di versamento del contributo di ingresso, alle aziende è riconosciuto il diritto di recuperare quanto indebitamente versato a tale titolo, tale recupero potrà essere effettuato mediante conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto a partire dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017).

Sono stati, inoltre, abrogati gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, pertanto nelle ipotesi di assunzioni, proroghe o trasformazioni:

  • effettuate entro il 31 dicembre 2016: gli incentivi troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza (anche se la fruizione dell’incentivo scade successivamente alla suddetta data);

  • effettuate successivamente al 31 dicembre 2016: gli incentivi non troveranno applicazione (indipendentemente dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità).

 
 
 

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