Abrogazione della mobilità ordinaria: tutte le novità
- Cristina Bonesi

- 12 gen 2017
- Tempo di lettura: 2 min
L’Inps, con il messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017, in seguito alla abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia, ha reso noto che è cessato l’obbligo di versamento della relativa contribuzione e ha comunicato le modalità con le quali sarà possibile recuperare gli importi che sono stati versati a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità.
Dal 1° gennaio 2017, per effetto dell’art. 2, comma 71, della legge n. 92/2012, sono stati abrogati i trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia, erogati nelle ipotesi di disoccupazione involontaria.
A decorrere dalla stessa data, è stata abrogata anche la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, con conseguente abrogazione degli incentivi fruibili nelle ipotesi in cui siano assunti lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017, è venuto meno l’obbligo relativo al versamento della contribuzione, nello specifico non è più dovuto:
il contributo ordinario di mobilità (0.30% della retribuzione imponibile);
il contributo di ingresso alla mobilità;
il contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia (0.80% della retribuzione imponibile).
Se la procedura di licenziamento collettivo è stata adottata dall’ impresa entro il 30 dicembre 2016, è necessario che sia versata l’anticipazione e il contributo di ingresso alla mobilità, invece, se la procedura è stata adottata a far data dal 31 dicembre 2016, è venuto meno l’obbligo relativo al versamento del contributo di ingresso.
Pertanto, con il venire meno dell’obbligo di versamento del contributo di ingresso, alle aziende è riconosciuto il diritto di recuperare quanto indebitamente versato a tale titolo, tale recupero potrà essere effettuato mediante conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto a partire dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017).
Sono stati, inoltre, abrogati gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, pertanto nelle ipotesi di assunzioni, proroghe o trasformazioni:

effettuate entro il 31 dicembre 2016: gli incentivi troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza (anche se la fruizione dell’incentivo scade successivamente alla suddetta data);
effettuate successivamente al 31 dicembre 2016: gli incentivi non troveranno applicazione (indipendentemente dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità).















































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