Incentivi economici per assunzioni disabili in somministrazione
- Cristina Bonesi

- 4 gen 2017
- Tempo di lettura: 1 min

Incentivi economici per assunzioni disabili in somministrazione
Un interpello dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il lavoro in merito all’interpretazione della disciplina degli incentivi economici per l’inserimento lavorativo delle persone affette da disabilità (art. 13 L. n. 68/1999) chiede se, in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata per la fruibilità degli incentivi, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti vada riferita all’Agenzia del lavoro ovvero al all’impresa utilizzatrice.
Per i datori di lavoro che non risultano soggetti agli obblighi di assunzione in presenza dei requisiti di cui all’art. 13, ma che assumono comunque lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, è previsto un trattamento di maggior favore (art. 13, comma 1 bis, L. n. 68/1999). In merito alla fruizione degli incentivi per assunzione di personale disabile con contratto di somministrazione, vige il seguente principio: “i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore”.
L’Agenzia del lavoro che invii in missione (somministrazione) per almeno 12 mesi un dipendente che presenti condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999, fa sì che lo stesso venga computato, per il periodo di durata della missione, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al citato art. 3 da parte dell’utilizzatore.















































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