Nuove regole per la mobilita’ ordinaria dal 2017
- Cristina Bonesi

- 20 dic 2016
- Tempo di lettura: 2 min
L’inps con la circolare n. 217 del 2016 rende noto che dal primo gennaio cesserà di esistere l’istituto della mobilità ordinaria, introdotta dall’art 2, comme 71 della Legge Fornero in materia di ammortizzatori sociali; l’istituto provvederà quindi alla cancellazione dalle liste dei lavoratori ad ora iscritti.
È bene chiarire che rientreranno nelle liste i lavoratori che saranno licenziati entro il 30 dicembre 2016, a prescindere dalla data effettiva di presentazione della richiesta di iscrizione alle liste. Al riguardo è opportuno considerare che la legge 223 del 1991 prevede che i licenziamenti siano effettuati entro 120 giorni dalla conclusione della procedura di mobilità, salvo che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della Legge 236/1993, azienda e organizzazioni sindacali non abbiano previsto con accordo sindacale un periodo più lungo per la effettuazione dei licenziamenti.
Per i suddetti lavoratori l’indennità risulta spettante a condizione che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivo.
Come previsto dal decreto legislativo n. 185 del 2016, cosiddetto “correttivo Jobs Act”, pone al centro la mobilità in deroga, nuova protagonista dei sistemi di ammortizzazione, che risulta essere un'estensione della platea di beneficiari rispetto alla modalità ordinaria.
Le Regioni e le Province autonome potranno, infatti, disporre l'utilizzo del 50% delle risorse complessive ad esse attribuite, per prorogare gli effetti degli ammortizzatori in deroga, purché gli oneri previsti in capo alle finanze regionali e le risorse assegnate alle regioni e alle province autonome siano ricompresi in appositi piani o programmi coerenti con la specifica destinazione.
Per concludere, per i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 l'indennità di mobilità ordinaria cesserà d'esistere, e verrà sostituita dalla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'Impiego (Naspi).
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