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Premi di produttività e welfare aziendale: la mappa delle novità 2017

  • Ipsoa
  • 14 dic 2016
  • Tempo di lettura: 3 min

La legge di Bilancio 2017 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la possibilità di fruire dei premi di produttività e potenzia il welfare aziendale per i lavoratori dipendenti del settore privato. Oltre all’innalzamento, da 50.000 a 80.000 euro, del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente previsto per l’accesso alla tassazione agevolata, la manovra finanziaria prevede l’aumento degli importi dei premi erogabili. Viene, inoltre, rafforzato il ruolo della contrattazione collettiva, anche territoriale, che potrà estendere il beneficio a opere e servizi forniti direttamente dall’imprenditore ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza.

Tra le misure introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dalla legge di Bilancio per il 2017 si prevede il potenziamento delle misure incentivanti riguardanti i premi di produttività e le misure di welfare aziendale in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Parallelamente, appare evidente l’intenzione del legislatore di potenziare il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi territoriali, attraverso i quali sarà possibile disporre l’esclusione, dalla base imponibile a fini IRPEF, dell’uso delle opere e dei servizi forniti direttamente dall’imprenditore, ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza.

Premi di produttività.

In particolare, si prevede un sostanzioso innalzamento, da 50.000 a 80.000 euro, del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente, relativo al periodo d’imposta precedente, che consente l’accesso alla tassazione agevolata.

Gli importi dei premi erogabili aumentano:

- da 2.000 a 3.000 euro, nella generalità dei casi;

- da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

La legge di Bilancio 2017 dispone inoltre che non vanno assoggettate all’imposta sostitutiva le somme determinate secondo il valore normale di specifici benefit aziendali, fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione dell’imposta sostitutiva sui premi in argomento.

Si prevede inoltre che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%:

- i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se superano il limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro;

- i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali;

- le azioni distribuite ai dipendenti a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro.

Welfare aziendale

In materia di welfare aziendale, rientrano tra le misure agevolabili:

- i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

- l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

Le misure di welfare possono anche essere previste da contratti nazionali, territoriali, interconfederali e aziendali.

Per l’assunzione di donne disoccupate il datore di lavoro gode, alle condizioni fissate dalla legge Fornero, della riduzione dei contributi INPS nella misura del 50% e del premio da versare all’INAIL. L’incentivo è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati, delle cooperative, delle aziende private con partecipazione pubblica con esclusione delle Pubbliche amministrazioni e dei datori di lavoro domestico e spetta anche in caso di part-time e per l'assunzione a scopo di somministrazione. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario inviare la comunicazione on-line all’INPS, utilizzando il modulo “92-2012”.

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www.studiobonesi.com

 
 
 

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