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Assumere donne disoccupate: perché conviene
- Rif.Ipsoa
- 14 dic 2016
- Tempo di lettura: 1 min
La Riforma Fornero del 2012 ha portato con se’ anche una norma agevolativa per quanto concerne l’occupazione delle donne prevedendo (art. 4, comma 11, legge n. 92/2012), nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 e dei requisiti di carattere generale per l’accesso agli incentivi ex art. 31 del D.lgs. n. 151/2015, una riduzione dei contributidovuti dal datore di lavoro nella misura del 50% per un periodo determinato in relazione al tipo di contrato di lavoro stipulato. Anche il premio da versare all’INAIL gode della riduzione. L’agevolazione è destinata a favorire il reingresso nel mondo del lavoro di donne che versano in condizioni soggettive o oggettive di svantaggio.
In quanto misura rientrante tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore, l’incentivo in parola non è soggetto alla regola del de minimis, con esclusione, dunque, della necessità di una notifica del regime stesso.
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