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Trasfertismo e trasferta: il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 7 dic 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016, è stata pubblicata lalegge n. 225/2016 con la quale il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica in relazione alla differenza tra trasferta e trasfertismo (art. 7-quinquies).

Si tratta di un importante chiarimento normativo, in quanto, ai sensi dell’art. 51, comma 5 del TUIR, per le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale è prevista un’articolata disciplina con l’indicazione che non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi delle spese sostenute e documentate dal lavoratore per vitto, alloggio o le spese di trasporto, nonché i rimborsi anche di altre spese non documentabili, sostenute in occasione di trasferte o missioni nei limiti dell’importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevato a 25,82 euro per le trasferte all’estero.

In riferimento al lavoratore trasfertista che esplica attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, l’art. 51, comma 6 del TUIR, prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Pertanto, il legislatore ha fornito un’interpretazione autentica e ha chiarito che gli elementi costitutivi del trasfertismo sono:

  • un elemento formale;

  • un elemento sostanziale;

  • un elemento retributivo.

L’elemento formale fa riferimento alla mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione, in riferimento ad una prestazione lavorativa che, per la sua natura, richiede la continua mobilità del dipendente (elemento sostanziale).

A questi due elementi va, infine aggiunto quello retributivo, secondo il quale al lavoratore va riconosciuta per lo svolgimento della prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili, una indennità o una maggiorazione in misura fissa, attribuita indipendentemente dal luogo in cui è stata eseguita l’attività lavorativa e dall’effettiva presenza del dipendente.

Il legislatore ha chiarito che, ai fini del tarsfertismo, è necessaria la contestuale presenza dei 3 elementi (formale, sostanziale e retributivo), altrimenti al lavoratore sarà riconosciuta l’indennità di trasferta indicata nell’art. 51, comma 5 del TUIR.

Trattandosi di una interpretazione autentica, essa avrà un notevole impatto sulle imprese e sui lavoratori, in quanto avrà una incidenza sui procedimenti ispettivi, amministrativi e giudiziali, che pone fine ai contrasti giurisprudenziali e amministrativi che si sono registrati negli ultimi anni.

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