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Periodo di comporto: vanno conteggiati anche i giorni non lavorativi

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 29 nov 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24027 del 24 novembre 2016, ha affermato 2 importanti principi di diritto, ha infatti ribadito che i giorni non lavorativi che cadono in un periodo di assenza per malattia, vanno conteggiati nel comporto, e, ha, inoltre chiarito che è legittimo un secondo licenziamento intimato allo stesso lavoratore se esso è fondato su un motivo diverso e autonomo rispetto a quello oggetto del primo recesso.

Nel caso di specie gli Ermellini rigettano il ricorso presentato da un lavoratore che si era visto intimare un licenziamento per giusta causa. In realtà, la società aveva già adottato, ma non comunicato, un precedente licenziamento per superamento del periodo di comporto. All’oscuro del recesso, il dipendente era tornato al lavoro e lo stesso aveva subito un infortunio dal quale erano derivati altri giorni di assenza.

Pertanto, a causa dei comportamenti scorretti e contrari alla buona fede, la società aveva avviato un procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento per giusta causa del lavoratore.

I giudici di legittimità, in relazione al calcolo del periodo di comporto, hanno chiarito che è necessario considerare anche i giorni non lavorativi che cadono nel periodo in cui il dipendente risulti in malattia dato che si presume la continuità dell’episodio morboso anche in questi giorni.

Tale presunzione opera sia nel caso in cui i giorni non lavorativi o le festività cadano nel periodo di assenza per malattia, ma anche nell’ipotesi in cui si susseguano diversi certificati in sequenza, di cui il primo certifichi lo stato morboso fino all’ultimo giorno lavorativo precedente il riposo settimanale ed il secondo lo attesti a partire dal primo giorno lavorativo successivo al riposo settimanale.

Inoltre, la Corte ha anche chiarito che è legittimo un secondo recesso da parte del datore di lavoro nei confronti del medesimo dipendente qualora il secondo licenziamento sia fondato su una causa o un motivo diverso e autonomo rispetto al primo, in quanto, in astratto, entrambi i recessi sono idonei a risolvere il rapporto di lavoro e il secondo produrrà i suoi effetti solo nell’ipotesi in cui sia dichiarato invalido o inefficace quello precedentemente intimato.

Hai dei dubbi? Chiama lo Studio Bonesi e sapremo darti tutti i chiarimenti che vuoi.

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