Riduzione dei premi Inail per le imprese artigiane
- Cristina Bonesi

- 23 nov 2016
- Tempo di lettura: 1 min
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato il decreto 30 settembre 2016 relativo alla riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le imprese artigiane.
Le imprese artigiane che, nel corso del biennio 2014/2015, non hanno registrato infortuni, potranno fruire di una riduzione dei premi Inail in misura pari al 7,61% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2016.
Infatti, l’articolo 1, comma 780, legge 296/2006, a partire dal 1 gennaio 2008, ha introdotto la possibilità per le imprese artigiane di beneficiare di una riduzione dei premi assicurativi nel limite complessivo di un importo pari alle risorse prefissate in sede di bilancio dell’ente.
Pertanto, la riduzione è riconosciuta a tutte quelle imprese artigiane che abbiano, congiuntamente i seguenti requisiti:
siano in regola con gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
non abbiano registrato infortuni nel corso del biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio
È stato, inoltre, precisato che, per garantire un maggior beneficio alle imprese artigiane che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2014/2015, le economie eventualmente generate dall’applicazione della riduzione del 7,61% dell’importo del premio Inail dovuto per il 2016, sono destinate ad aumentare le risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento.
La verifica relativa ai requisiti ai fini di ammissione al beneficio viene effettuata direttamente dall’Inail, anche successivamente.
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