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In pensione con le vecchie regole: nuova possibilità per i lavoratori del settore privato

  • Ipsoa
  • 15 nov 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Con la circolare n.196 del 2016, l’INPS, recependo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, estende i requisiti obbligatori in capo ai lavoratori dipendenti del settore privato per l’accesso alla pensione anticipata. Sono dunque ammesse ad applicare la disciplina del 2011, se favorevole, nuove categorie di lavoratori.

Con la circolare n. 196 dell’11 novembre 2016, l’INPS interviene in termini estensivi sulla possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di applicare i requisiti per il trattamento pensionistico in vigore entro il 31 dicembre 2012 (in applicazione della c.d. Manovra Salva-Italia), se più favorevole. A recepimento delle indicazioni ministeriali vengono infatti ammessi ulteriori categorie di lavoratori.

Al riguardo il Ministero del lavoro ha precisato che il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato.

I nuovi destinatari

In particolare, l’applicazione della disciplina si estende:

- ai lavoratori che svolgevano attività di lavoro alle dipendenze di una datore di lavoro privato alla data del 28 dicembre 2011: vale la disciplina precedentemente fornita;

- ai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato: estensione della disciplina generale;

- ai lavoratori che hanno maturato il requisito contributivo minimo per l’accesso alla pensione di anzianità con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. Essi possono accedere alla pensione all’età di 64 anni, comprensiva degli adeguamenti alla speranza di vita.

Restano esclusi dal computo della predetta anzianità contributiva i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

E‘ altresì possibile utilizzare al momento della liquidazione della pensione eventuale contribuzione accreditata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

 
 
 

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