Confimi Industria, accordo sulla detassazione dei premi di risultato
- Cristina Bonesi

- 15 nov 2016
- Tempo di lettura: 2 min
Il 9 novembre 2016 è stato siglato tra Confimi industria e CGIL, CISL e UIL un accordo relativo agli importi erogati a titolo di premio di risultato anche da imprese prive di rappresentanze sindacali, in seguito ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Obiettivo dell’accordo è quello di confermare la contrattazione di secondo livello dando attuazione ad un sistema che possa rafforzare e qualificare la rappresentanza e la tutela delle imprese di minori dimensioni.
Il trattamento fiscale agevolato dei premi di risultato sarà assoggettato ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione il cui effettivo miglioramento sarà misurato da uno o più indicatori adottati dalle imprese.
Ai lavoratori sarà inviata una comunicazione scritta relativa al premio di risultato nella quale sarà specificato:
il periodo di riferimento;
la composizione del premio;
gli indicatori adottati;
la stima del valore annuo “pro-capite” del premio;
le eventuali modalità di corresponsione.
Nella comunicazione sarà, inoltre, indicata la possibilità per il lavoratore di scegliere la corresponsione del premio, in tutto o in parte, attraverso prestazioni di welfare aziendale.
Sarà istituito un Comitato composto da un rappresentante di ciascuna Organizzazione sindacale e imprenditoriale che avrà il compito di esaminare la conformità del contenuto della comunicazione inviata ai lavoratori e l’andamento complessivo relativo all’attuazione dell’accordo.
Al termine del periodo di riferimento e dopo che sia trascorso il tempo necessario per la verifica dei risultati, l’impresa fornirà le informazioni relative alle risultanze del premio sia ai lavoratori che al Comitato.
Quest’ultimo avrà il compito di redigere un rapporto ai fini del monitoraggio degli effetti dell’intesa che sarà inviato a Confimi industria, CGIL, CISL e UIL.
Viene, infine, chiarito, che sono destinatari dell’Accordo tutti i dipendenti dell’impresa, inclusi quelli occupati in stabilimenti o sedi situati su tutto il territorio nazionale, quindi anche al di fuori della città, della provincia o della regione.
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