top of page

Furto svelato dalla videosorveglianza: licenziamento disciplinare lecito

  • Ipsoa
  • 10 nov 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

d

Rif. Ipsoa

La Corte di Cassazione interviene in materia di licenziamento disciplinare nel caso di furto commesso da una lavoratrice, emerso attraverso i filmati raccolti con un impianto di videosorveglianza. Nel caso di specie, la condotta illecita non aveva alcuna attinenza con la prestazione lavorativa che essa era chiamata a svolgere, ma anzi, è assimilabile in tutto e per tutto a fatti, quali i furti appunto, che un qualunque soggetto, estraneo all’organico aziendale, avrebbe potuto porre in essere. Torna ancora una volta in primo piano il delicato profilo della legittimità dei controlli difensivi effettuati dal datore di lavoro che, sebbene ancora riferito a fattispecie avvenute prima dell’entrata in vigore della riforma del Jobs Act, rimane un tema di frequente contrasto.

Con la sentenza n. 22662 dell’8 novembre 2016 la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, torna ad affrontare il tema del rapporto tra i controlli difensivi posti in essere dal datore di lavoro e la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore dipendente.

Va posto in premessa che controlli difensivi, anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza, devono essere finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale o comunque ad impedire la commissioni di furti o altri atti illeciti all’interno di essa.

Il caso concreto

Nel caso di specie, il licenziamento era stato intimato ad una lavoratrice dipendente accusata di aver sottratto al datore di lavoro una busta contenente somme prelevate dalla cassaforte aziendale.

Il furto era stato perpetrato sfilando la busta tramite un tagliacarte e il tutto era stato ripreso dalle videocamere installate per controllare la cassaforte stessa.

Le riprese effettuate, dunque, sono state utilizzate per contestare la condotta della lavoratrice.

Al riguardo la corte d’Appello aveva giudicato illegittimo il licenziamento in quanto l’installazione dell’impianto di controllo audiovisivo non era stata preceduta da un accordo con le rappresentanze sindacali o dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Ciò in quanto l’impianto di videosorveglianza, a prescindere dalle finalità per cui era stato posto in uso, comportava, seppure indirettamente, il controllo degli spostamenti dei dipendenti nel luogo di lavoro.

Il giudizio di legittimità

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, afferma che l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, nella stesura vigente all’epoca dei fatti, non si applica ai controlli mirati a prevenire e rilevare comportamenti posti in essere dai lavoratori ma estranei allo svolgimento delle funzioniad essi assegnate con il contratto di lavoro sottoscritto.

Nel caso di specie, la condotta illecita tenuta dalla lavoratrice non ha ovviamente alcuna attinenza con la prestazione lavorativa che essa è chiamata a svolgere, ma anzi, è assimilabile in tutto e per tutto a fatti, quali i furti appunto, che un qualunque soggetto, estraneo all’organico aziendale, avrebbe potuto porre in essere.

Oltretutto, nella fattispecie in esame, non risultano compromesse in alcun modo nè la dignità né il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

 
 
 

Commenti


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Hai dei dubbi?

Scopri subito come fare!

 

Richiedi un preventivo

 

E' semplice: compila il  modulo contatti, avendo cura di descrivere dettagliatamente la Tua  richiesta.

 

Ricevi una proposta

 

Riceveremo la tua richiesta e ti forniremo la nostra migliore proposta che ti presenteremo personalmente

 

Valuta e mettici alla prova

 

Quando avrai ricevuto la nostra proposta potrai scegliere di metterci alla prova: la prima consulenza è GRATUITA!

 

 

La formula del nostro successo

+ Formazione professionale 
+ Innovazione tecnologica  
+ Organizzazione snella

=  QUALITA’ e clienti soddisfatti

 

E' la somma che fa il totale! 
Perciò lo Studio Bonesi considera tutti questi elementi strategici per il proprio successo e per dare ai propri clienti un servizio preciso e qualitativamente elevato.


 

25080 Muscoline (Bs)
Via E. Ferrari Nr. 19

Tel:   0365 373384

Fax:  0365 373384

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ Classic

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BONESI CRISTINA | P.IVA: 02170270983 | VIA E.FERRARI NR.19 - 25080 MUSCOLINE (BS) 

bottom of page