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Distacco di lavoratori in Italia: comunicazione preventiva dal 26 dicembre

  • Ipsoa
  • 10 nov 2016
  • Tempo di lettura: 4 min

Le aziende estere che distaccano i lavoratori presso imprese con sede in Italia anche appartenenti allo stesso gruppo e nell'ambito di una prestazione di servizi dovranno, dal 26 dicembre 2016, inviare al Ministero del lavoro una nuova comunicazione preventiva entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del primo periodo di distacco o trasferta. Il Ministero del lavoro predisporrà, entro il 26 dicembre, il modello con un format telematico e previa registrazione dell’azienda estera. Operativi da novembre per l'impresa distaccante alcuni specifici adempimenti: quali?

Dal 26 dicembre prossimo sarà operativa una nuova comunicazione che dovrà essere effettuata, al Ministro del Lavoro, da parte delle aziende estere che distaccano lavoratori in Italia in favore di una impresa con sede in Italia, anche appartenente allo stesso gruppo, nell'ambito di una prestazione di servizi.

L’obbligo comunicativo nasce dall’attuazione della Direttiva Europea 2014/67/EU che è stata recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo n. 136 del 17 luglio 2016. Inoltre, il Ministero del Lavoro, con il Decreto 10 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, ha predisposto la relativa procedura.

L’azienda estera distaccante, entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione al Ministero del Lavoro. Detta comunicazione potrà essere annullata, qualora non venga più effettuata la prestazione concordata con la ditta italiana, entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del primo periodo di distacco o trasferta. Inoltre, ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. Tale adempimento si applica anche alle Agenzie di somministrazione straniere e avverrà tramite il modello “UNI_Distacco_UE”.

L’adempimento comunicativo, almeno fino a chiarimenti da parte dello stesso Ministero del Lavoro e dell’INPS, non andrà a sostituire il Modello A1 che continuerà ad avere vita propria e dovrà essere obbligatoriamente compilato ed inviato attraverso il “cassetto previdenziale” dell’INPS, antecedentemente l’inizio della missione.

Nel portale del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) sarà predisposto, entro il 26 dicembre, detto modello, attraverso un format telematico ed una previa registrazione dell’azienda estera.

Una volta ottenute le credenziali di accesso, la ditta straniera potrà entrare nella pagina ove potranno essere compilate le seguenti tipologie di comunicazione:

1. Comunicazione Preventiva (entro le ore 24 del giorno precedente all'inizio dei distacco)

Da inviare per comunicare l'inizio di uno o più distacchi con l'indicazione, per ciascuno del periodo di esecuzione, della sede di lavoro e del numero di lavoratori.

2. Comunicazione Preventiva Posticipata

Da inviare in deroga al limite temporale sopra esposto, a causa di una certificata indisponibilità del sistema SID, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema.

3. Annullamento

Da effettuare, prima dell'inizio del distacco, nel caso si renda necessaria la cancellazione di una o più dati c.d. "essenziali". Questa nuova comunicazione, pertanto, deve essere effettuata, dal prestatore di servizi, sempre entro le ore 24 del giorno precedente all'inizio dei distacco.

4. Variazione

Da trasmettere qualora vengono variati alcuni dati riguardanti un solo lavoratore già inseriti in una comunicazione preventiva di distacco. La variazione dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.

Dati da comunicare

Il programma informatico, permetterà, al prestatore del servizio (distaccante) e all’organo di controllo (Ispettorato nazionale del Lavoro), anche l’accesso alla banca dati delle comunicazioni effettuate.

Questi i dati da comunicare preventivamente da parte dell’impresa distaccante:

a) dati identificativi dell'impresa distaccante;

b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;

c) data di inizio, di fine e durata del distacco;

d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;

e) dati identificativi del soggetto distaccatario;

f) tipologia dei servizi;

g) generalità e domicilio eletto del referente del distacco;

h) generalità del referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali;

i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell’attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.

Regime sanzionatorio

La violazione dell’obbligo comunicativo sarà punita con una sanzione amministrativa da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato, fino ad un massimo di 150.000 euro.

Altri adempimenti dell’azienda estera

Ricordo gli altri due adempimenti in carico all’azienda estera, in caso di distacco o trasferta di propri lavoratori presso imprese italiane:

Conservazione dei documenti

L'impresa distaccante è obbligata a conservare per tutto il periodo del distacco e per i successivi 2 anni dalla sua cessazione, i seguenti documenti (art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 136/2016):

- il contratto di lavoro o qualsiasi altro documento equipollente,

- i prospetti paga,

- i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero,

- la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti,

- la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente

- il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.

Della prescritta documentazione l’impresa distaccante dovrà predisporne copia anche in lingua italiana. In caso di mancata tenuta della documentazione suindicata, la distaccante sarà punita con una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato; fino ad un massimo di 150.000 euro.

Nomina dei referenti

L’impresa distaccante deve nominare, per tutto il periodo del distacco, 2 referenti:

1. un referente, elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considererà il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.

2. un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

In caso di violazione degli obblighi di nomina dei referenti viene prevista, in capo al distaccante, una sanzione amministrativa che va da 2.000 a 6.000 euro.

La conservazione dei documenti e la designazione dei due referenti è operativa dal 1° novembre 2016.

 
 
 

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