Voucher: ancora novità
- Cristina Bonesi

- 4 nov 2016
- Tempo di lettura: 2 min
La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 20137 del 2 novembre 2016, ha fornito alcune risposte relative a quesiti sul lavoro accessorio, in particolare al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio, in seguito all’entrata in vigore lo scorso 8 ottobre del D.Lgs. 185/2016.
I committenti non agricoli o professionisti, nell’ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga attività per tutta la settimana, possono anche effettuare una sola comunicazione, indicando specificatamente le giornate interessate, il luogo e l’ora di inizio e fine della prestazione per ogni singola giornata.
Anche nel caso in cui il lavoratore svolge l’attività in un’unica giornata, ma con fasce orarie differenziate (ad esempio dalle 10:00 alle 12;00 e dalle 17:00 alle 19:00) è sufficiente effettuare una sola comunicazione.
Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche più lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati dei lavoratori siano dettagliatamente indicati.
I datori di lavoro agricolo possono effettuare la comunicazione con un arco temporale fino a 3 giorni, pertanto non è necessaria la comunicazione dell’orario di inizio e fine attività.
Viene, inoltre, chiarito che le variazioni vanno comunicate almeno 60 minuti prima l’inizio dell’attività lavorativa nei casi di modifica:
del nominativo del lavoratore;
del luogo della prestazione.
Le comunicazioni vanno fatte almeno 60 minuti prima del nuovo orario:
se si posticipa l’orario di inizio prestazione;
se si anticipa l’orario di inizio prestazione.
Le variazioni vanno, invece, comunicate entro i successivi 60 minuti:
se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa;
se il lavoratore non si presenta.
Infine, se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto precedentemente comunicato, la variazione dovrà essere comunicata prima dell’inizio dell’attività ulteriore.
La mancata comunicazione della variazione prevede comunque la sanzione da 400 a 2400 euro. Invece, in caso di omessa dichiarazione di inizio attività nei confronti dell’Inps e di omessa comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, si procederà alla maxi sanzione per il lavoro nero.
I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (ONLUS, P.A., partiti, ambasciate, etc) non sono tenuti a ad effettuare la comunicazione all’Ispettorato Nazionale del lavoro, ma dovranno solo dichiarare l’inizio dell’attività presso l’Inps.
Le comunicazioni possono essere effettuate dai consulenti del lavoro e dai professionisti abilitati per conto dell’impresa, tuttavia sarà comunque necessaria l’indicazione del codice fiscale e della ragione sociale dell’impresa utilizzatrice nell’oggetto della mail.
La comunicazione dovrà essere inviata alla sede dell’Ispettorato del luogo ove sarà svolta la prestazione di lavoro accessorio. Tuttavia, se viene erroneamente effettuata una comunicazione presso una sede diversa, il committente può comunque provare l’adempimento dell’obbligo.
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