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Ancora chiarimenti sul DURC online

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 4 nov 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito alcuni chiarimenti relativi al DURC on-line, in seguito alle modifiche apportate dal D.M. 23 febbraio 2016, pubblicate lo scorso 19 ottobre.

Le modifiche hanno riguardato soltanto due articoli del D.M. 30 gennaio 2015:

  • l’articolo 2 che definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della verifica;

  • l’articolo 5 che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

L’art. 2 specifica che la verifica da parte delle Casse edili va effettuata nei confronti:

  • delle imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia;

  • per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.

Il Ministero con la circolare n. 5/2008 e con la risposta ad interpello n. 54/2008, aveva già chiarito che l’iscrizione alle Casse edili è obbligatoria per tutte le aziende che applicano il CCNL del settore edile, ma anche nei casi di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.

Pertanto, la verifica della regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile, riguarda anche quelle imprese che, anche se classificate in un settore diverso dall’edilizia, applicano comunque il relativo contratto.

In relazione alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, sono stati modificati i commi 2 e 3 dell’articolo 5. Le modifiche hanno l’obiettivo di estendere l’ambito di applicazione della regolarità in relazione agli obblighi scaduti, non solo all’impresa in fallimento (comma 2) e all’impresa in amministrazione straordinaria (comma 3), ma anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e a quelle ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese.

Inoltre, con il D.M. 23 febbraio 2016, la situazione di regolarità risulta preordinata alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale dato che “l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3)”. (Circ. n. 38/2016).

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