Tutti i chiarimenti sui voucher
- Cristina Bonesi

- 27 ott 2016
- Tempo di lettura: 2 min
A partire dall’8 ottobre 2016 sono entrate in vigore le nuove regole relativamente al lavoro accessorio, pertanto, L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, ha fornito alcune importanti indicazioni operative per adempiere i nuovi obblighi di comunicazione.
Per utilizzare i voucher sarà assolutamente obbligatoria da parte degli imprenditori non agricoli o professionisti, una comunicazione preventiva di almeno 60 minuti, nella quale saranno inseriti i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Gli imprenditori agricoli, invece, sempre entro 60 minuti prima l’inizio della prestazione, dovranno comunicare:
i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
il luogo della prestazione;
la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Rimane l’obbligo di comunicazione della dichiarazione di inizio attività all’Inps, da effettuare direttamente attraverso il sito internet www.inps.it oppure il Contact Center al numero 803.164 (da numero fisso) o allo 06164164 (da cellulare), oppure recandosi presso una sede Inps. La dichiarazione deve contenere l'anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale, la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa, il luogo di svolgimento della prestazione.
Almeno 60 minuti prima l’inizio della prestazione, il committente dovrà inoltre, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, all’ indirizzo di posta elettronica creato appositamente, ovvero voucher.Luogo@ispettorato.gov.it (dovrà essere inserita la sede dell’Ispettorato competente al posto della sigla luogo, ad esempio: voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it).
Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente (almeno il codice fiscale e la ragione sociale, da riportare anche nell’oggetto della mail) e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio (i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione).
Considerata la finalità ispettiva dell’email, in un’unica comunicazione si possono indicare più giorni, purché le prestazioni vengano puntualmente distinte. Le eventuali modifiche delle giornate o degli orari andranno comunque comunicate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
Nella stessa email possono essere indicate più prestazioni per la stessa giornata, purché venga indicato anche l’orario con l’inizio e la fine di ogni prestazione
La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Invece, nel caso in cui non sia rispettato non solo l’obbligo di comunicazione via e-mail, ma anche quello relativo alla dichiarazione di inizio attività all'Inps, sarà applicata la maxi sanzione per lavoro nero.
È stato, inoltre, chiarito che il personale ispettivo terrà in debito conto l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016 (8 ottobre 2016) e la circolare n.1/2016 (17 ottobre 2016).
















































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