Bonus Bebè: va rinnovato l’ISEE entro il 31 dicembre
- Cristina Bonesi

- 27 ott 2016
- Tempo di lettura: 2 min
L’Inps, con il messaggio n. 4255 del 21 ottobre 2016, ha chiarito che, per consentire la ripresa dell’erogazione del bonus bebè, il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2016, va presentata per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016.
La legge 190/2014, al fine di incentivare la natalità, ha previsto che, per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, potrà essere riconosciuto un assegno pari a 960 euro annui che sarà corrisposto mensilmente a decorrere dal mese di nascita/adozione. Tale assegno è concesso fino al terzo anno di età del bambino.
Pertanto le famiglie con un ISEE non superiore a 25mila euro beneficeranno di un bonus mensile di 80 euro, raddoppiato nel caso in cui l’ISEE sia inferiore a 7mila euro.
È stato rilevato che molti utenti, che nel corso del 2015 hanno presentato la domanda per fruire del bonus, non hanno ancora provveduto, per l’anno in corso, alla presentazione della DSU, utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2016.
Le dichiarazioni sostitutive uniche hanno validità in corso fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale sono state presentate. Ne consegue che, anche se la domanda di assegno è presentata una sola volta, al momento della nascita o dell’adozione del figlio, è tuttavia necessario che la dichiarazione sostitutiva unica sia rinnovata ogni anno ai fini della regolarità dell’ISEE.
La sussistenza di un ISEE in corso di validità è un requisito di legge previsto non solo ai fini dell’accoglimento della domanda, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi, pertanto, la sua regolarità viene verificata annualmente.
L’Inps precisa che la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2016 non solo avrà come conseguenza la perdita delle mensilità per l’anno 2016, ma comporterà anche la decadenza della domanda presentata nel corso del 2015.
Anche nell’ipotesi in cui i soggetti aventi diritto all’assegno presenteranno domanda nel 2017, le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione di questa nuova domanda e non ci sarà la possibilità di recuperare le mensilità relative all’anno 2016.
















































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