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Permessi 104: sono retribuiti anche i compensi incentivanti

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 20 ott 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20648 del 13 ottobre 2016, ha affermato che i giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 per assistenza a familiari disabili, sono retribuiti normalmente non solo con lo stipendio, ma anche con gli eventuali compensi incentivanti la produttività.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità respingono il ricorso presentato dall’Inps, condannata sia in primo grado che in Appello, a riconoscere ad un suo dipendente i compensi incentivanti che, invece, non aveva percepito per le giornate di permesso previste per l’assistenza a familiari disabili.

L’art. 18 della legge n. 88 del 1989 prevede il versamento di compensi incentivanti la produttività ai dipendenti che partecipano alla realizzazione di "progetti a termine" finalizzati all’attuazione di disposizioni legislative e per particolari esigenze organizzative.

Secondo l’Inps, in riferimento a tali incentivi, va fatta una distinzione tra lavoro pubblico e privato. I compensi incentivanti, trattandosi di una retribuzione accessoria strettamente legata all’impegno profuso nel conseguimento degli obiettivi, andrebbero pertanto esclusi.

Gli Ermellini sottolineano che, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste il familiare portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Secondo l’interpretazione autentica contenuta nell’art. 2 DL 324/93 la locuzione “hanno diritto a tre giorni di permesso” va interpretata nel senso che il permesso mensile va retribuito, anche nel settore pubblico, pertanto sono illegittime eventuali decurtazioni della stessa, anche se riferite a componenti accessorie della retribuzione, come nel caso dei compensi incentivanti.

La legge 88/89 prevede che il pagamento dei compensi incentivanti avverrà sulla base di una verifica oggettiva dei risultati conseguiti, pertanto, in caso di esito positivo della verifica di risultato, può essere concesso il pagamento anche per i giorni in cui il lavoratore ha fruito dei permessi per assistere familiari disabili.

Tuttavia, anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non faccia alcun riferimento alla fattispecie, non può comunque ritenersi esclusa la corresponsione in misura piena.

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