Voucher lavoro: elementi e tempi della comunicazione
- Cristina Bonesi

- 11 ott 2016
- Tempo di lettura: 2 min
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, con il quale sono stati introdotti una serie di correttivi relativi al Jobs Act che sono entrati in vigore l’8 ottobre 2016. In riferimento al lavoro accessorio, il decreto ha introdotto l’obbligo, in capo ai committenti imprenditori o professionisti, di comunicare non più solo il luogo, ma anche il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, infatti, il datore di lavoro è obbligato a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro: - i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; - il luogo di esecuzione della prestazione; - il giorno e l’ora di inizio; - il giorno e l’ora di fine. Agli imprenditori agricoli si chiede, con le stesse modalità, di comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Le regole differenti per tale settore sono motivate dalla specificità e le oggettive difficoltà, in particolare dei fattori meteorologici, di poter prevedere in anticipo la durata delle prestazioni e il numero esatto dei lavoratori da impiegare. L’obbligo di comunicazione si riferisce unicamente a imprenditori, professionisti e imprese agricole, escludendo così gli enti pubblici e le attività non commerciali (ad esempio le Onlus). Tra le nuove modifiche, scompare, inoltre, il precedente riferimento all’invio telematico e si passa a una comunicazione effettuata tramite sms o posta elettronica. È comunque fatta salva la possibilità di individuare ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo tecnologico. In caso di omessa comunicazione della prestazione del lavoratore, è prevista una sanzione amministrativa tra i 400 e i 2400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di applicare la diffida.
















































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