Assunzioni disabili: inasprimento delle sanzioni
- Cristina Bonesi

- 11 ott 2016
- Tempo di lettura: 2 min
A partire dall’8 ottobre 2016, per effetto di quanto affermato dal decreto legislativo n. 185/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, è aumentata la sanzione per il mancato rispetto dell’obbligo di assunzione disabili in azienda. Per ogni giorno di lavoro (5 o 6 giorni settimanali secondo la dislocazione oraria con esclusione delle festività infrasettimanali) e per ogni lavoratore non assunto l’azienda sarà tenuta a pagare 153,20 euro, ovvero più del doppio della sanzione precedente (62,77 euro). L’importo, con il medesimo meccanismo a cui sottostava la sanzione precedentemente in vigore, è soggetto a rivalutazione quinquennale. Le aziende con più di 14 dipendenti devono riservare una quota a lavoratori invalidi civili e appartenenti alle c.d. categorie protette. L’obbligo di assunzione disabili cambia per le aziende in base al numero di lavoratori: - dai 15 ai 35 lavoratori l’azienda è obbligata ad assumere un lavoratore con disabilità; - dai 36 ai 50 lavoratori l’azienda è obbligata ad assumere due lavoratori con disabilità - oltre 50 lavoratori: la quota del 7% deve essere riservata a lavoratori con disabilità. Il datore di lavoro è tenuto al versamento di tale sanzione amministrativa trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette. In caso di violazione relativa alla mancata copertura della quota d’obbligo, si applicherà inoltre una procedura di diffida che prevede la presentazione di una richiesta di assunzione o la stipula di un contratto di lavoro con persona avviata dagli uffici competenti. Si precisa, inoltre, che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento. In pratica se un’azienda ha 14 dipendenti dei quali uno è disabile, scattando il quindicesimo dipendente potrà adempiere all’obbligo di assunzione obbligatoria anche con il lavoratore disabile (o divenuto disabile) precedentemente assunto.
















































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