top of page

Quando è legittimo il licenziamento per scarso rendimento

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 5 ott 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18317 del 19 settembre 2016, è intervenuta in materia di licenziamento per giustificato motivo soggettivo a causa dello scarso rendimento del lavoratore, chiarendo quali sono gli elementi che è necessario siano dimostrati ai fini della legittimità dello stesso.

Affinché il recesso sia legittimo, il datore di lavoro non deve solo provare il mancato raggiungimento di un risultato specifico, ma è necessario dimostrare la condotta colpevole e negligente del lavoratore nello svolgimento delle mansioni ad esso assegnate.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato da un datore di lavoro che si era visto dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato ad un dipendente per scarso rendimento, in quanto era stato ritenuto responsabile della rilevante contrazione delle vendite subite dalla filiale cui lo stesso era adibito.

Secondo gli Ermellini nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro, a cui spetta l'onere della prova, non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione.

Pertanto, ai fini della legittimità del licenziamento, l’onere probatorio, posto in capo al datore di lavoro che recede, non può prescindere da una valutazione del rendimento del lavoratore accusato di negligenza sotto un duplice profilo:

- soggettivo: valutando gli standard della prestazione concordati all’atto dell’assunzione;

- oggettivo: comparando il rendimento medio del lavoratore con quello degli altri dipendenti adibiti a mansioni analoghe.

Da tale valutazione deve derivare una enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento.

Commenti


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Hai dei dubbi?

Scopri subito come fare!

 

Richiedi un preventivo

 

E' semplice: compila il  modulo contatti, avendo cura di descrivere dettagliatamente la Tua  richiesta.

 

Ricevi una proposta

 

Riceveremo la tua richiesta e ti forniremo la nostra migliore proposta che ti presenteremo personalmente

 

Valuta e mettici alla prova

 

Quando avrai ricevuto la nostra proposta potrai scegliere di metterci alla prova: la prima consulenza è GRATUITA!

 

 

La formula del nostro successo

+ Formazione professionale 
+ Innovazione tecnologica  
+ Organizzazione snella

=  QUALITA’ e clienti soddisfatti

 

E' la somma che fa il totale! 
Perciò lo Studio Bonesi considera tutti questi elementi strategici per il proprio successo e per dare ai propri clienti un servizio preciso e qualitativamente elevato.


 

25080 Muscoline (Bs)
Via E. Ferrari Nr. 19

Tel:   0365 373384

Fax:  0365 373384

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ Classic

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BONESI CRISTINA | P.IVA: 02170270983 | VIA E.FERRARI NR.19 - 25080 MUSCOLINE (BS) 

bottom of page