Quando è legittimo il licenziamento per scarso rendimento
- Cristina Bonesi

- 5 ott 2016
- Tempo di lettura: 2 min
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18317 del 19 settembre 2016, è intervenuta in materia di licenziamento per giustificato motivo soggettivo a causa dello scarso rendimento del lavoratore, chiarendo quali sono gli elementi che è necessario siano dimostrati ai fini della legittimità dello stesso.
Affinché il recesso sia legittimo, il datore di lavoro non deve solo provare il mancato raggiungimento di un risultato specifico, ma è necessario dimostrare la condotta colpevole e negligente del lavoratore nello svolgimento delle mansioni ad esso assegnate.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato da un datore di lavoro che si era visto dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato ad un dipendente per scarso rendimento, in quanto era stato ritenuto responsabile della rilevante contrazione delle vendite subite dalla filiale cui lo stesso era adibito.
Secondo gli Ermellini nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro, a cui spetta l'onere della prova, non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione.
Pertanto, ai fini della legittimità del licenziamento, l’onere probatorio, posto in capo al datore di lavoro che recede, non può prescindere da una valutazione del rendimento del lavoratore accusato di negligenza sotto un duplice profilo:
- soggettivo: valutando gli standard della prestazione concordati all’atto dell’assunzione;
- oggettivo: comparando il rendimento medio del lavoratore con quello degli altri dipendenti adibiti a mansioni analoghe.
Da tale valutazione deve derivare una enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento.
















































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