Illegittimità del rapporto di tirocinio: la cassazione si pronuncia
- Cristina Bonesi

- 29 set 2016
- Tempo di lettura: 1 min
Con Sentenza n. 18192 del 16 settembre 2016, la Corte di Cassazione interviene in materia di legittimità del rapporto di tirocinio formativo e di orientamento preceduto da un rapporto di lavoro subordinato nella medesima mansione. Secondo gli Ermellini, in tal caso il giovane va considerato un vero e proprio dipendente, sussistendo l'esistenza di indici tipici della subordinazione e di specifici compiti svolti in azienda sono inconciliabili con il percorso di formazione.
Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui il lavoratore abbia già acquisito una precedente professionalità, a seguito di un rapporto di lavoro intercorso con il medesimo datore di lavoro in epoca antecedente alla stipula del contratto di tirocinio formativo e di orientamento.
La Corte ha così considerato il lavoratore un vero e proprio dipendente dell’Azienda, anche alla luce degli specifici compiti svolti e dal ruolo assunto in azienda, nulla valendo il fatto che il tirocinante abbia svolto la propria prestazione sotto la guida di un tutor aziendale che lo avviava alla conoscenza del “mestiere” secondo quanto indicato all’interno del progetto formativo stilato.
Nel caso in esame la Corte ha condannato la Società datrice al pagamento delle differenze retributive a vario titolo maturate dal ricorrente.
















































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