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La solidarietà non vieta l’assunzione di apprendisti

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 22 set 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l’interpello n. 21 dell’11 agosto 2016, ha chiarito che è possibile procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva anche mediante l’attivazione di un contratto di apprendistato, sempreché si riscontrino, in tale ultimo caso, anche gli ulteriori requisiti di legge.

Il contratto di solidarietà difensivo costituisce una specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria e si attiva in base ad un accordo sottoscritto tra azienda e associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, al fine di evitare la riduzione degli organici o la dichiarazione di esubero del personale, facendo ricorso alla riduzione dell’orario di lavoro per il personale interessato.

La funzione primaria del contratto di solidarietà difensivo consiste, dunque, nel mantenimento dei livelli occupazionali, finalità che va contemperata con la possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative.

In caso di sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro è possibile operare una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base ad una espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà (D.M. n. 94033/2016).

Se il fabbisogno non può essere soddisfatto in tutto o in parte attingendo dai lavoratori coinvolti nella solidarietà, poiché l’impresa necessita di mansioni non disponibili nell’organico aziendale, è consentito ricorrere a nuove assunzioni, anche attraverso la stipula di contratti di apprendistato. Ovviamente le assunzioni non potranno riguardare professionalità analoghe a quelle dei lavoratori interessati dal Contratto di solidarietà.

Dovrà comunque essere osservato il rapporto che deve sussistere tra apprendisti assunti e maestranze specializzate e qualificate, infatti, in linea generale, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.

Infine, occorre verificare che il datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità dell’apprendistato.

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