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CCNL Dirigenti: nuove regole per la malattia

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 15 set 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

A partire dal 15 settembre 2016, in seguito al recente rinnovo contrattuale (21 luglio 2016), per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi, si applicheranno le nuove norme sul periodo di comporto di malattia.

Innanzitutto, è stato introdotto il calcolo in giorni, piuttosto che in mesi, in analogia con quanto già previsto nel CCNL dei dipendenti, e si è specificato che la verifica del superamento del periodo di comporto debba essere effettuata sull’anno solare, cioè andando a ritroso di 365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso.

Dal 21 luglio 2016, inoltre, il periodo di comporto ordinario è di 240 giorni, corrispondenti ad 8 mesi, mentre la precedente formulazione del contratto collettivo nazionale prevedeva un periodo di 12 mesi.

Tuttavia, i 240 giorni possono essere prolungati, in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, fino ad ulteriori 180 giorni, estendendo la precedente tutela fino ad arrivare ad un periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro con corresponsione dell’intera retribuzione di 14 mesi.

Per usufruire del prolungamento del periodo di comporto, è necessario che il dirigente invii specifica richiesta al datore di lavoro, con raccomandata A/R, firmando una espressa accettazione con riferimento all’obbligo di presentare periodicamente documentazione medica rilasciata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale.

Le suddette modifiche entrano in vigore dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo, con riferimento agli eventi di malattia che interverranno da tale data in avanti, mentre per chi si trovava in malattia al momento della sottoscrizione dell’accordo, le nuove previsioni si applicano a decorrere dal 15 settembre 2016.

Le altre previsioni contenute nella disciplina della malattia non sono state modificate, pertanto permane il diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, fino ad un massimo di 6 mesi, se al termine del periodo di comporto (ordinario o prolungato) dovesse perdurare lo stato di malattia.

Sono, inoltre, confermate le tutele previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto (o al termine dell’eventuale periodo di aspettativa) e le disposizioni relative all’invalidità temporanea intervenuta a seguito di infortunio per cause di servizio.

 
 
 

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