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Part time: matura l’anzianità di servizio anche nei mesi non lavorati

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 8 set 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Tribunale di Padova, con la Sentenza n. 473 del 5 luglio 2016, ha affermato che il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, pertanto, i periodi di mancato lavoro dei dipendenti part time vanno conteggiati ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva necessaria ad acquisire il diritto alla pensione.

L’esclusione del periodo di mancato lavoro del dipendente part time dal calcolo è illegittima in quanto viola la normativa comunitaria sul part time nella parte in cui vieta la discriminazione di quel lavoratore che riduce il suo orario di lavoro, a meno che non esista una ragione obiettiva che giustifichi questo trattamento speciale.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno riconosciuto il diritto di alcuni lavoratori all’accredito integrale della contribuzione anche per il periodo di lavoro a part time ciclico, con particolare riferimento ai periodi di pausa della prestazione lavorativa. La riduzione oraria veniva distribuita su base annua e ciascun dipendente alternava 9 mesi di lavoro ad orario pieno (8 ore giornaliere) a tre mesi in cui non svolgeva alcuna attività lavorativa.

L’Inps accreditava la contribuzione solo per quei 9 mesi in cui la prestazione era svolta, senza accreditare alcun contributo per i restanti 3, con rilevanti conseguenze ai fini della maturazione del diritto alla pensione.

Riconoscendo l’illegittimità della condotta dell’Inps, il Tribunale afferma un principio già elaborato dalla Corte di Cassazione (Sentenze 2467/15 e 8565/16), secondo il quale nella materia dell’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, non è giustificabile una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e part time.

Secondo la Direttiva CE 97/81 per il lavoratore part time l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione va calcolata come se fosse occupato a tempo pieno e, quindi, prendendo in considerazione anche i tempi non lavorati.

Infatti se l’impiego è continuativo, non può esserci interruzione nell’anzianità contributiva, mentre, solo qualora la prestazione lavorativa sia stata interrotta o sospesa per un impedimento, i periodi di tempo non lavorati non rilevano sul calcolo dell’anzianità contributiva del dipendente.

I periodi non lavorati, che corrispondono alla riduzione degli orari di lavoro prevista in un contratto a tempo parziale, discendono dalla normale esecuzione di tale contratto e non dalla sua sospensione, in quanto il tempo parziale non implica un’interruzione dell’impiego

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